Il Consiglio dei Ministri, ha dato il via libera a un decreto-legge contenente misure urgenti relative alla disciplina della cittadinanza. Il Decreto legge 28 marzo 2025 n. 36, entrato in vigore il 28 marzo 2025, è costituto da due articoli seguito dal secondo che disciplina l'entrata in vigore. Nella premessa all'articolo vengono specificate le motivazioni dell'urgenza dell'intervento legislativo.
Premesse e motivazioni dell’intervento normativo
1. Interpretazione normativa pregressa
- Le norme sulla cittadinanza italiana, adottate successivamente alla riunificazione nazionale, sono state finora interpretate nel senso di concedere alle persone nate all'estero la possibilità di richiedere il riconoscimento della cittadinanza senza limiti di tempo o di generazione e senza l'onere di dimostrare l'esistenza di un legame effettivo con la Repubblica.
2. Conseguenze dell’attuale disciplina
- Questo sistema ha determinato una crescita esponenziale del numero di potenziali cittadini italiani residenti all’estero, i quali, essendo titolari di una o più cittadinanze diverse da quella italiana, mantengono prevalentemente legami di cultura, identità e fedeltà con altri Stati.
3. Rischi per la sicurezza nazionale ed europea
- L'assenza di un effettivo legame con la Repubblica in un numero sempre maggiore di cittadini italiani residenti all'estero, potenzialmente pari o superiore alla popolazione residente in Italia, costituisce un serio rischio per la sicurezza nazionale e, considerata l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, anche per gli altri Stati membri e per lo Spazio Schengen.
4. Principio di proporzionalità e tutela dei diritti acquisiti
- In applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene opportuno garantire la cittadinanza italiana ed europea a coloro che l’hanno già validamente acquisita, evitando effetti retroattivi sulla loro condizione giuridica.
- Al tempo stesso, si ritiene necessario applicare la normativa precedente ai procedimenti amministrativi e giudiziari avviati prima della deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto.
5. Introduzione di limiti alla trasmissione automatica della cittadinanza
- Si ravvisa la straordinaria necessità e urgenza di introdurre criteri più restrittivi per la trasmissione automatica della cittadinanza italiana a persone nate e residenti all’estero, vincolandola alla dimostrazione di un legame effettivo con la Repubblica.
- Tale intervento mira a bilanciare i principi costituzionali di uguaglianza e cittadinanza, evitando che il riconoscimento della cittadinanza si basi su criteri puramente casuali, come il luogo di nascita, invece che sull’effettivo esercizio di diritti e doveri connessi allo status di cittadino.
6. Necessità di evitare un afflusso incontrollato di domande
- Nelle more di una riforma organica della normativa sulla cittadinanza, si rende necessario evitare un eccessivo e improvviso incremento delle richieste di riconoscimento, che potrebbe compromettere il regolare funzionamento degli uffici consolari, dei comuni e degli uffici giudiziari.
Il decreto introdurrà un nuovo articolo 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91
Principio generale
In deroga a diverse disposizioni di legge sulla cittadinanza (agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358,), una persona nata all'estero è considerata come se non avesse mai acquisito la cittadinanza italiana, anche se nata prima dell'entrata in vigore di questo articolo, a condizione che possieda un’altra cittadinanza.
Eccezioni: la persona mantiene la cittadinanza italiana se si verifica almeno una di queste condizioni:
- Ha presentato una domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana entro il 27 marzo 2025 alle 23:59 (ora di Roma), corredata della documentazione necessaria, presso l'ufficio consolare o il sindaco competente.
- Ha ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana tramite una sentenza giudiziaria, a seguito di una domanda presentata entro il 27 marzo 2025 alle 23:59 (ora di Roma).
- Ha un genitore o adottante cittadino italiano nato in Italia.
- Ha un genitore o adottante cittadino italiano che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della sua nascita o adozione.
- Ha un nonno (ascendente di primo grado) cittadino italiano nato in Italia.
In sintesi, questa norma stabilisce che chi è nato all'estero e ha un’altra cittadinanza viene considerato come se non avesse mai acquisito la cittadinanza italiana, a meno che non rientri in una delle eccezioni previste.
Inoltre l'articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.) è modificato come segue:
- La rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente dicitura: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana».
- Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
- Comma 2-bis: salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie relative all’accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
- Comma 2-ter: nei giudizi volti all’accertamento della cittadinanza italiana, l’onere della prova grava su colui che ne fa richiesta, il quale è tenuto a dimostrare l’assenza di cause ostative all’acquisto o alla conservazione della cittadinanza previste dalla normativa vigente.
Questa modifica all'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 150/2011 introduce tre importanti cambiamenti nella disciplina delle controversie relative alla cittadinanza italiana e allo stato di apolidia.
1. Modifica della rubrica dell’articolo
- Il titolo dell’articolo viene aggiornato per specificare chiaramente che la norma si applica non solo alle controversie sull'apolidia, ma anche a quelle relative all'accertamento della cittadinanza italiana. Questo chiarisce che le disposizioni contenute nell’articolo riguardano entrambi gli ambiti.
2. Limitazione dei mezzi di prova (Comma 2-bis)
- Viene stabilito che, salvo eccezioni previste dalla legge, nei procedimenti giudiziari relativi alla cittadinanza italiana non possono essere utilizzati il giuramento e la prova testimoniale.
- Ciò significa che chi intende dimostrare di essere cittadino italiano non può basare la propria richiesta su dichiarazioni personali o testimonianze di terzi, ma deve fornire prove documentali concrete.
3. Inversione dell’onere della prova (Comma 2-ter)
- Si introduce un principio fondamentale nel processo di accertamento della cittadinanza: spetta a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza dimostrare di averne diritto.
- Il richiedente deve quindi provare, attraverso documentazione adeguata, che non sussistono motivi di esclusione o perdita della cittadinanza secondo la legge italiana.
- Questa disposizione rafforza il principio secondo cui la cittadinanza non può essere riconosciuta automaticamente, ma solo in presenza di prove certe della sussistenza dei requisiti legali.
Seguiranno approfondimenti anche a seguito di eventuali disposizioni ministeriali.
--> Ricorrente QD 3761 sintomo QD 3798