Decorrenza 5 giorni per la custodia del veicolo in casi di assenza del trasgressore o sequestro nei confronti dei minori

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
01 Aprile 2025

ART. 193 C.5 CDS. L'avente diritto è invitato a ritirare ed assumersi la custodia del veicolo entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito della prefettura dell'avvenuto deposito del veicolo.

Nelle ipotesi di assenza del trasgressore o di sequestro nei confronti di minori, il termine decorre dalla notifica del verbale al proprietario o soggetti ex art. 196 C.d.S.? Oppure per la particolare procedura di notifica i 5 giorni sono slegati dal ricevimento del verbale?

Risposta

Quando il trasgressore non è presente oppure il sequestro riguarda un minore, la procedura cambia perché la contestazione non può avvenire immediatamente.

In questi casi, il verbale viene notificato successivamente al proprietario del veicolo o agli altri soggetti obbligati ex articolo 196, codice della strada.

L’elemento chiave è che il comma 5 non disciplina espressamente il caso della notifica differita.

Tuttavia, possiamo fare riferimento ai principi generali della procedura sanzionatoria e alle norme sulla notifica degli atti amministrativi.

  1. Principio di effettiva conoscenza dell’atto
    • Se il verbale viene notificato successivamente, significa che il proprietario (o il soggetto ex articolo 196, codice della strada) non ha avuto conoscenza immediata dell’obbligo di ritiro del veicolo.
    • Il principio generale è che i termini per l’adempimento di un obbligo decorrono dal momento in cui il destinatario ne ha conoscenza legale, ovvero dalla notifica.
  2. Articolo 201, codice della strada – Termine per la notifica delle violazioni
    • L’obbligo di notificare il verbale nei casi di assenza del trasgressore o sequestro nei confronti di minori segue le regole dell’articolo 201, che impone un termine massimo di 90 giorni per la notifica.
    • Questo suggerisce che la decorrenza dei 5 giorni non può partire da un evento (pubblicazione sul sito della Prefettura) che l’avente diritto potrebbe non conoscere, ma dalla notifica del verbale.
  3. Giurisprudenza e orientamenti amministrativi
    • La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che il termine per adempiere a un obbligo decorre dalla notifica dell’atto che impone l’obbligo (ad es. Consiglio di Stato, sent. n. 4792/2017).
    • Alcuni comandi di Polizia Locale, nelle prassi operative, indicano espressamente che il termine decorre dalla notifica del verbale nei casi di assenza del trasgressore.

Quindi, nel caso oggetto del quesito si evidenzia come il riferimento chiave sia la notifica del verbale al proprietario o ai soggetti individuati dall’articolo 196, codice della strada (ad esempio, il genitore esercente la responsabilità sul minore, ecc.).

In questo caso, il termine dei 5 giorni decorrere dalla notifica del verbale e non dalla pubblicazione sul sito della Prefettura, poiché la notifica rappresenta l’atto con cui l’interessato prende effettiva conoscenza del provvedimento.

Questo garantisce che il destinatario abbia la possibilità effettiva di venire a conoscenza dell’obbligo e di attivarsi per il ritiro.

31 marzo 2025

Dott. Marco Massavelli

 

Parole chiave: decorrenza, 5 giorni, custodia, veicolo, assenza trasgressore, minori.

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