Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiIl bilancio attuale sta in piedi con 70.000 di oneri che finanziano la parte corrente.
Durante l'esercizio è corretto come prassi di cautela oppure è obbligatorio coprire prima la parte corrente con i primi 70.000 euro di oneri che entrano e solo a seguire iniziare a impegnare la parte capitale con oneri ulteriori che saranno accertati?
Preliminarmente si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’utilizzo dei proventi abilitativi edilizi e relative sanzioni è disciplinato dall’articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), il quale elenca in via esclusiva le tipologie di spese che possono essere finanziate da detti proventi: la maggior parte di quelle ivi elencate sono riconducibili a spese in conto capitale, mentre sono di natura corrente le spese, anch'esse previste dalla norma sopra richiamata, relative alla manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alle spese di progettazione di opere pubbliche iscritte al titolo primo della spesa. Da ciò deriva che la possibilità di utilizzare detti proventi per finanziare la parte corrente del bilancio è limitata a queste ultime spese.
Tanto premesso, si evidenzia che i proventi abilitativi edilizi rappresentano entrate vincolate (vincolo derivante da legge), il cui utilizzo è contabilmente evidenziato dai correlati capitoli di spesa, siano essi di parte corrente o di parte capitale: per tali entrate non trova applicazione il principio enunciato dall’articolo 162, comma 2, del TUEL, secondo il quale il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese. Le entrate vincolate rappresentano una eccezione a tale principio, per cui sul piano contabile si ha una diretta corrispondenza tra un’entrata vincolata ed il correlato capitolo (o capitoli) di spesa, a carico del quale possono essere assunti impegni di spesa solamente se e nella misura in cui risulta accertata l’entrata che lo finanzia.
Conseguentemente per impegnare la spesa finanziata dai proventi edilizi è rimessa alle autonome valutazioni dell’ente la scelta se impegnare prima la spesa corrente oppure quella in conto capitale, fermo restando che in ambedue i casi dovrà essere verificato il previo accertamento della corrispondente entrata.
2 aprile 2025
Dott. Ennio Braccioni
Parole chiave: oneri edilizi, utilizzo, spesa corrente, spesa in conto capitale
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