Diffida ad attività extra alberghiera casa vacanza per difformità riscontrate con verbale NAS

Risposta di Ambrogio Fichera

Quesiti
di Fichera Ambrogio
04 Aprile 2025

A seguito di verbale di ispezione dei NAS su attività extra-alberghiera "casa Vacanza" sono state riscontrate alcune difformità come: la struttura non esponeva la targa con tipologia di struttura, all'esterno non era esposto il codice CIR e CIN, non era esposta copia della SCIA. Si chiede di sanzionare ai sensi della legge regionale Abruzzo 10/2023 art 119. Doveva essere fatta la diffida da parte dei NAS ai sensi DLGS 103/2024. L'ente può fare la diffida ricevuto il verbale ispettivo?

Risposta

L’Art. 6 del Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 rubricato “Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile” dispone che “1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L'istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.”.

Preso atto di quanto sopra, la fattispecie oggetto del quesito potrebbe rientrare nelle previsioni di cui all’Articolo 6 citato, in quanto, visto il tenore delle violazioni elencate e rilevato che l’ammontare della sanzione pecuniaria stabilita dall’Articolo 119 della Legge regionale Abruzzo 15/02/2023, n. 10 non è superiore, nel massimo, a cinquemila euro e purché l’accertamento della violazione sia il primo nell’arco di un quinquennio.

Pertanto, l’Ente può predisporre ed inviare un provvedimento di diffida seguendo quanto prescritto dall’Articolo 6 del Decreto 103/2024.

2 aprile 2025

Dott. Ambrogio Fichera

 

Parole chiave: verbale ispezione, NAS, attività casa Vacanza, difformità, sanzione, legge regionale

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