Cessazione di un servizio Iva commerciale

Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli

Quesiti
di Bertuccioli Fabio
04 Aprile 2025

L'ente ha un servizio iva commerciale per centro diurno/residenziale per disabili in quanto fino all'anno 2023 si incassava la retta dell'utente, poi la struttura è stata data in concessione ad una cooperativa e la retta dell'utente viene incassata direttamente dalla cooperativa stessa.

Dal 2023 l'Ente incassa solo l'affitto della struttura e pertanto l'ente emette fattura senza iva con esenzione art.10. A partire dall'esercizio finanziario 2026 l'Ente può togliere il servizio iva commerciale?

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Risposta

Posto che sussisteva un servizio commerciale rilevante IVA “centro diurno / residenziale per disabili” e che tale

attività è stata cessata (almeno nella gestione diretta fino al 2022) e che per lo svolgimento di tale attività veniva impiegato un immobile (fabbricato), ne consegue che il suddetto bene immobile fa parte della sfera commerciale (rilevante IVA) dell’ente, per cui, al momento, è corretto che i relativi canoni di locazione siano trattati rilevanti IVA (con emissione di fattura) per quanto in esenzione ai sensi del n. 8, art. 10, DPR 633/72.

E’ possibile estromettere tale bene dalla sfera commerciale IVA facendolo quindi confluire alla sfera istituzionale, utilizzando una delle seguenti procedure:

• con emissione di autofattura per “autoconsumo” ex art. 2, comma 2, n. 5), DPR 633/72, in caso esente IVA ex n. 8-ter, DPR 633/72 salvo opzione per applicazione dell’IVA, qualora l’atto di acquisto fosse supportato da fattura Iva registrata nella sfera commerciale (registri IVA) e la relativa IVA fosse stata portata in detrazione;

• senza emissione di autofattura, ma con verifica della rettifica della detrazione ex art. 19-bis2, DPR 633/72, qualora il relativo acquisto non fosse “transitato” nei registri IVA o comunque la relativa imposta non fosse stata portata in detrazione; la rettifica della detrazione andrebbe a “colpire” l’eventuale IVA detratta sui relativi lavori o spese inerenti il fabbricato sostenute negli ultimi 10 anni.

In entrambi i casi, comunque, potrebbe non essere possibile la procedura di “estromissione” qualora l’ente esercitasse anche, con rilevanza IVA, l’attività di gestione del patrimonio immobiliare (e ciò sarebbe verosimile qualora fossero sussistenti le condizioni indicate dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 169/E/2009);

in tale ipotesi infatti, pur cessando l’attività di gestione diretta del centro diurno l’immobile in oggetto confluirebbe comunque in un’altra attività commerciale IVA, ovvero quella della gestione del patrimonio immobiliare (in tale eventuale ipotesi i canoni di locazione continuerebbero ad essere oggetto di fatturazione).

03 aprile 2025

Dott. Fabio Bertuccioli

 

Parole chiave: servizio, iva commerciale, eliminare, bilancio, retta, concessione, affitto.

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