L’inasprimento delle sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività di Noleggio con conducente alla luce della Legge n. 193/2024 - PARTE 2
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Analisi dell'articolo 100 del Codice della Strada
Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada Sanzioni
La qualificazione giuridica del comportamento tenuto da colui che, consapevolmente, falsifichi un documento, risulta di particolare complessità per l’eccessiva frammentazione delle fattispecie incriminatrici delle falsità in atti.
Si deve, tuttavia, osservare che il falso non risulta mai fine a sé stesso: chi falsifica, intende perseguire un risultato diverso e ulteriore alla mera falsificazione.
Si tratta di un mezzo, una modalità dell’azione, tesa non tanto a offendere la pubblica fede, ontologicamente irrilevante per il reo, quanto a raggiungere le conseguenze illecite derivanti dall’induzione in errore.
La natura giuridica della targa
Ai sensi dell’art. 100 C.d.S., gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi devono essere muniti di una targa contenente i dati di immatricolazione.
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che la targa abbia natura di “certificazione amministrativa”.
Falsità materiale in certificati amministrativi
L’art. 100 c. 14, I parte, punisce ai sensi del codice penale chiunque falsifica, manomette o altera targhe “automobilistiche”.
I reati di falsità materiale che vengono in rilievo nella fattispecie in esame, a seconda del soggetto attivo, risultano quelli previsti e puniti rispettivamente dagli articoli 477 cod. pen. - se il delitto sia commesso dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni - o 482 cod. pen. - se sia commesso da un privato, o da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni.
I fatti che rientrano nelle formule con cui la legge designa le singole azioni sono innumerevoli. Si tratta sempre di una immutatio veri, in quanto si fa apparire una provenienza diversa da quella reale.
Le condotte incriminate riguardano la “falsificazione”, che consiste nella creazione di una targa apocrifa, la “manomissione” e la “alterazione” del documento autentico, che consistono nella modifica di una targa genuina apportando variazioni di qualsiasi specie, quali aggiunte, trasformazioni o cancellature, agli estremi (lettere o numeri) del documento autentico dopo la sua definitiva formazione e in violazione della sua garanzia di integrità.
Ad esempio con un collage, in modo da scambiare l’ordine delle cifre, con la creazione di una targa per imitazione, con la sostituzione della targa vera (occultata o soppressa) con altra contenente estremi diversi, coincidenti o meno con quelli di altra targa di un diverso veicolo.
Il reato sussiste anche nella condotta consistita nella modifica del numero della targa di una autovettura mediante l'apposizione di strisce di nastro adesivo al fine di evitare che il numero originale potesse essere rilevato dagli apparecchi automatici per il controllo di velocità, realizzando così una durevole, anche se non definitiva, falsa realtà documentale.
Ai sensi del comma 15 dell’art. 100 C.d.S., segue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati.
Conseguentemente, sul combinato disposto degli artt. 216 c. 1 u.p. e 214 C.d.S., si procede al fermo amministrativo (indiretto) del veicolo.
Uso di atto falso
La II parte del comma 14 dell’art. 100 C.d.S., punisce chiunque “usa targhe manomesse, falsificate o alterate”.
La disposizione che viene qui in rilievo è l’art. 489 cod. pen.
Risponde di questo delitto comune, chi faccia uso dell’atto falso, “senza essere concorso nella falsità”. Punto di partenza del reato è, dunque, che l’autore non abbia preso parte all’azione del falsificare; laddove, infatti, avesse partecipato alla perpetrazione del delitto presupposto, verrebbe punito come concorrente nel falso, ma non per il successivo uso, che si porrebbe come normale prosecuzione dell’attività criminosa posta in essere.
L’uso contemplato dalla norma si manifesta in qualsiasi utilizzazione giuridicamente rilevante concretizzantesi nell’avvalersi del documento falso per uno scopo conforme alla natura - quantomeno apparente - dell’atto, mettendo in circolazione un veicolo munito di targa falsa.
Non ricorre, allora, il reato se il documento sia usato per scopi diversi.
Difficoltà
I temi problematici riguardano la giuridica rilevanza ingannatoria del falso e la verifica degli elementi distintivi tra la “circolazione con targa contraffatta”, di cui al comma 12, e “l’uso di targa manomessa, falsificata o alterata”, di cui al comma 14, sui quali ha avuto di recente modo di pronunciarsi la Suprema Corte.
Il fatto riguardava l'apposizione di un adesivo sul tratto orizzontale della lettera H della targa che l’aveva trasformata in una doppia I: secondo la difesa il falso risultava macroscopicamente percepibile da chiunque, posto che le lettere finali delle targhe sono due e non tre e che, in ogni caso, la lettera I non viene utilizzata in Italia nella realizzazione delle targhe.
La Corte ribadisce che integra il reato di falsità materiale, commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.), la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo, mentre non è configurabile l'illecito amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12, cod. strada., che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi non sia l'autore della contraffazione.
Inoltre, in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (Cass. Pen., sez. V, 10/2/2025).
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Testo del d.l. n. 19, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60/2025
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