Servizio di trasporto ai centri estivi del disabile
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSe un istituto scolastico concede spazi in orari extrascolastici a terzi senza opportuna autorizzazione del comune e senza il pagamento di quanto previsto dal regolamento comunale, il Consiglio di Istituto o il preside sono perseguibili per danno erariale?
In caso affermativo, qual è la procedura da attuare?
Gli immobili di proprietà comunale funzionalmente destinati ad attività scolastiche e sotto la direzione dei rispettivi dirigenti scolastici devono essere destinati alle finalità anzidette, potendo le scuole concedere in uso temporaneo a terzi, non profit, i locali scolastici per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, come disposto dal D.lgs. 16.04.1994 n. 297, art.96.
In tale senso, quindi, previo accordo con le competenti autorità scolastiche e in base ad indirizzi del Ministro della pubblica istruzione a norma dell’art.1 della Legge 19/07/1991 n.216, in orari non dedicati all’attività istituzionale o nel periodo estivo, le strutture scolastiche possono essere utilizzate per iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.
Infatti, i locali scolastici sono prioritariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini.
Ciò non toglie che il Comune, quale proprietario degli immobili scolastici e delle relative pertinenze, al di fuori dell'orario e delle attività scolastiche a cui prioritariamente sono destinati, in base a propria disciplina regolamentare e a preventivi accordi con l'Autorità scolastica che tengano conto delle esigenze logistiche, delle spese e relative imputazioni rispetto all'uso condiviso di spazi e strutture, delle pulizie, della sicurezza e di quant'altro, possa concedere a terzi le strutture sportive annesse alla scuola, come, in genere, avviene per le palestre.
Concludendo dunque, nei limiti normativi e per le finalità prima indicate, l'istituto scolastico, attraverso i propri organi, è legittimato a disporre delle palestre anche in orario extrascolastico, anche se detto uso, comportando spese (ad es. per utenze), ove queste siano a carico dell'Ente civico, e potendo, comunque, creare interferenze con l'uso eventualmente disposto dall'Ente proprietario, quest'ultimo deve essere necessariamente coinvolto per ragioni amministrativo-contabili ed organizzative dello stesso.
07 aprile 2025
Dott. Eugenio De Carlo
Parole chiave: utilizzo, a terzi, extrascolastico, palestre, autorizzazione, Ente
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3408, sintomo n. QS3478
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 19 maggio 2025
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 12 maggio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: