Matrimonio di cittadini stranieri, non residenti, che intendono sposarsi in comune con rito Evangelico Valdese
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiMadre e figlia nigeriane si iscrivono in anagrafe con validi permessi di soggiorno. La madre è nata all'estero, la figlia in Italia. Entrambe risultano in ANPR con generalità errate dal primo permesso di soggiorno. Sprovviste di passaporto, status rifugiato. La madre ha un estratto di nascita non tradotto e non legalizzato e un verbale della Commissione Territoriale che auto corregge le prime generalità. Per la correzione è necessaria un’attestazione consolare di esatte generalità? Per la figlia si tratta di errore materiale su atto di nascita?
Come è noto, i cittadini stranieri che si trovano nella condizione di rifugiati o di richiedenti asilo hanno estrema difficoltà ad esibire il passaporto, e documenti attestanti lo stato civile e la composizione familiare, a causa della impossibilità di rivolgersi alle autorità del proprio Paese di appartenenza. Per tale motivo, il Ministero dell’interno ha diramato una circolare che affronta il problema, dando l’unica soluzione possibile e praticabile. Si tratta della circolare 24 aprile 2009, prot. n. 1409/CS – Commissione nazionale per il diritto d’asilo – Rifugiati politici. Riconoscimento relazioni di parentela che si trascrive di seguito: “Si fa riferimento alla nota del Comune di Pordenone datata 19 marzo 2008 relativa alla famiglia di rifugiati turchi ………, che hanno delle difficoltà burocratiche in relazione al fatto che non possono esibire i certificati di nascita dei figli, poiché in qualità di rifugiati politici non possono produrre detta documentazione tramite le Autorità del loro Paese di provenienza. Al riguardo, si fa presente che questa Commissione e tutte le Commissioni territoriali, deputate all’esame delle richieste di riconoscimento della protezione internazionale, per quanto attiene alle generalità dei richiedenti e a quelle dei figli minori non coniugati, presenti sul territorio nazionale con il genitore all’atto della presentazione della richiesta stessa, fanno riferimento, ai sensi della vigente normativa, alle generalità riportate sul verbale dell’interrogatorio (modello C3) redatto dalle Questure competenti per territorio per la formalizzazione della richiesta d’asilo. Pertanto, la certificazione della Commissione che ha riconosciuto lo status agli interessati, unitamente ai relativi permessi di soggiorno rilasciati dalla Questura di residenza possono sostituire, a parere della scrivente, a tutti gli effetti la documentazione che non può essere richiesta alle Autorità del loro Paese”.
Alla luce di quanto disposto nella suddetta circolare la registrazione dei dati personali si effettua a partire da quanto risulta dai permessi di soggiorno e dal provvedimento della Commissione territoriale che ha riconosciuto la protezione agli interessati. In sostanza, si deve applicare l’art. 25 della Convenzione di Ginevra che ai commi 2 e 3 dispone:
“2. Le autorità indicate nel paragrafo 1 [Autorità nazionali e internazionali del Paese ospitante – n.d.r.] rilasciano o fanno rilasciare ai rifugiati, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite.
3. I documenti o gli attestati in tal modo rilasciati sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati a stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario”.
L’attestazione consolare non può essere pretesa per la particolare situazione in cui si trovano le interessate, per i motivi sopra specificati.
Per quanto concerne la figlia, si procede ad apporre una annotazione di correzione; di regola, per i minori stranieri è necessaria l’attestazione consolare (come specificato nel Massimario per l’ufficiale di stato civile del Ministero dell’interno. Ed. 2012). Tuttavia, nel caso specifico l’attestazione consolare, come già detto, non può essere richiesta, per cui si procede sulla base del verbale della Commissione territoriale.
7 aprile 2025
Dr.ssa Liliana Palmieri
Parole chiave: cittadini stranieri, permessi soggiorno, ANPR, generalità errate, correzione
Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3712, sintomo n. QD3748
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Francesca Urbani
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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