Cambio intestazione contratto concessione loculo, senza far rientrare i loculi al comune

Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali

Quesiti
di Capezzali Lorella
09 Aprile 2025

Il concessionario di un loculo richiede la possibilità di cambiare intestazione al contratto di concessione in favore della madre, beneficiaria di uno dei due loculi per quando verrà il momento, mentre l'altro è occupato dalla salma del padre, si chiede se è possibile stipulare un nuovo contratto a nome della madre, senza far rientrare i loculi al Comune.

Risposta

Il diritto al sepolcro si distingue in un diritto primario al sepolcro, inteso come diritto ad essere seppellito ovvero a seppellire altri in un determinato sepolcro e un diritto secondario al sepolcro inteso come diritto di accedervi fisicamente manifestando la pietas verso i defunti sepolti e di opporsi ad ogni atto che vi rechi oltraggio o pregiudizio.

Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, ma è circoscritto alla possibilità di utilizzo per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario.

Il subentro è un istituto giuridico che consente, solitamente alla morte del concessionario, di individuare gli aventi titolo all’utilizzo della sepoltura mediante l’utilizzo del diritto primario e/o secondario di sepolcro in base alle disposizioni regolamentari comunali.

Il regolamento di polizia mortuaria deve disciplinare i subentri nelle concessioni secondo due possibili modalità:

- la limitazione del subentro per il solo diritto di jus sepulchri, ferma restando la posizione del concessionario nella persona originariamente individuata, cosicché l’individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato ex Art. 93 Dpr 285/90 è sempre valutata sulla base delle relazioni di parentela intercorrenti con il concessionario originario, senza modifiche sostanziali al contratto concessorio;

- il subentro nella posizione del concessionario, che consente di ricondurre a unità il complesso di posizioni giuridiche che già facevano capo al concessionario originario, dilatando a dismisura la platea degli aventi titolo di accoglimento nel sepolcro, i quali, in ogni caso, potranno esercitare questo loro diritto in base alla cronologia degli eventi luttuosi e sino al raggiungimento della massima capacità ricettiva del sepolcro stesso, stante il combinato disposto tra gli artt. 87 e 93 c.1 Dpr.285/90. Questa modalità contempla la redazione di un nuovo contratto di concessione che si sostituisce al precedente individuando uno o più concessionari.

Nel caso esposto occorre verificare le disposizioni del regolamento comunale di polizia mortuaria in materia se consentono la sostituzione della figura del concessionario quale possibile variante del subentro nel diritto legato alla concessione cimiteriale in oggetto.

8 aprile 2025

Dott.ssa Lorella Capezzali

 

Parole chiave: concessionario, loculo, intestazione, salma

Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3719, sintomo n. QD3755

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