Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiL'indennità di accompagnamento percepita dagli ospiti di RSA può essere utilizzata dal comune, quale somma integrativa per il pagamento delle rette?
In materia occorre richiamare il messaggio-circolare INPS del 26 settembre 2011, n. 18291, in base al quale “Il ricovero previsto in tali strutture (es. RSA) assicura prestazioni post ospedaliere mirate al mantenimento delle capacità funzionali residue ovvero al recupero dell’autonomia o al raggiungimento/mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita degli utenti stessi, con spese ripartite tra il SSN e gli utenti in percentuali determinate dalle Regioni e non viene pertanto considerato gratuito nel caso in cui vi è compartecipazione alle spese e pagamento delle rette giornaliere da parte del disabile….Nell’evenienza in cui, invece, la quota dell’interessato resti a carico di altra amministrazione pubblica, il ricovero dovrà considerarsi gratuito.”
Invero, in precedenza, con la sentenza n. 183 del 1991 la Corte costituzionale aveva già affermato che il versamento dell’indennità di accompagnamento va sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni, al fine di evitare duplicazione di costi, con danno all’erario.
Sempre secondo l’INPS, l’indennità di accompagnamento, inoltre, non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi. Per ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere oppure istituti, con retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico; il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso che venga corrisposta contribuzione da parte di privati esclusivamente per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base.
Si considera, invece, ricovero a pagamento quello per il quale l’interessato (o chi per lui) versa l’intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l’altra versata dall’ente pubblico. In questo caso, per mantenere l’indennità di accompagnamento, l’interessato deve presentare idonea documentazione, rilasciata dall’istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l’esistenza e l’entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico dell’interessato o dei suoi familiari.
Dunque, esclusa la casistica anzidetta, spetta all’Ente, nell’ambito della disciplina regolamentare comunale in tema di accesso alle prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, regolare la casistica e la materia in base all’ISEE, stabilendo i casi in cui le rette sono a carico dell’Ente stesso e in che misura, prevedendo l’esclusione dell’importo dell’indennità di accompagnamento che, se percepito, deve essere versato direttamente dall’ospite alla struttura.
Si tenga presente, al riguardo, che la Cassazione (Civile Ord. Sez. L Num. 23932 Anno 2020 e precedenti ivi richiamati) ha distinto tra interventi assistenziali di interesse pubblico ed interventi di accoglienza ab origine ed integralmente onerosi per l’interessato, in quanto estranei a tale ambito; la citata pronuncia, nel primo caso, ne ha desunto l’obbligatorietà, per gli enti istituzionalmente preposti alla tutela di quegli interessi, di provvedere alla cura di essi e quindi alla prestazione necessaria:
Pertanto, la Suprema Corte ha osservato che la primazia della persona nell’ambito dell’ordinamento ed il diritto del “singolo” (art. 2 Cost.) alla tutela dei diritti inviolabili, quale certamente sono quello alla salute (art. 32 Cost.) ed all’inderogabile assistenza di base in condizioni coerenti con il proprio stato psico-fisico (ancora, art. 2 Cost., ultima parte) impongono palesemente che, a fronte di situazioni necessitate per l’interessato, gli enti preposti a salvaguardare quegli interessi vi provvedano senz’altro.
Peraltro, come già sancito dalla stessa Suprema Corte (Cass. N. 12042719) l‘indispensabilità assoluta per la persona, considerata nella sua individualità, esclude infatti qualsiasi margine di discrezionalità, organizzativa o finanziaria, rispetto all’an della protezione.
Dunque, alla stregua di detto orientamento, il Comune, secondo quanto disposto dall’art. 6, co. 4, L. 328/1990, è senza dubbio tenuto ad assumere gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica, ove l’eventualità sta a significare che gli oneri sono destinati a restare a carico del Comune nei limiti in cui le capacità del beneficiario non consentano di farvi fronte.
08 aprile 2025
dott. Eugenio De Carlo
Parole chiave: indennità, accompagnamento, RSA, casa di riposo, rette
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3410, sintomo n. QS3480
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 2 aprile 2025
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