Registrazione contratti cimiteriali nel repertorio dei contratti con la dicitura "scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso"
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiCi viene chiesta l'autentica di firma di più eredi su una delega ad uno di loro per ritirare un assegno spettante alla parente deceduta presso le Poste Italiane.
È possibile procedere con l'autentica di incaricato del Sindaco?
In caso positivo, sarebbe sufficiente una sola marca da bollo se l'autentica delle firme di tutti gli eredi viene fatta sullo stesso atto?
La normativa vigente prevede la competenza del funzionario incaricato dal Sindaco ad autenticare le sottoscrizioni di atti e documenti nell’area meramente amministrativa, secondo le disposizioni contenute nel dPR 28 dicembre 2000, n. 445, ed in talune altre aree attraverso specifiche norme contenute nelle cd. leggi speciali.
La competenza del funzionario incaricato dal sindaco sulle firme apposte sugli atti delega deriva da una disposizione amministrativa, la circolare del Ministero dell’Interno n. 10 del 30 Luglio 1993.
La Circolare n. 10 del 1993 è tuttora attuale, fissa alcuni punti fermi in materia di autenticazione e va interpretata alla luce delle novità introdotte dal dPR 28 dicembre 2000, n. 445.
In particolare occorre ricordare che mentre nel 1993 le autentiche di firma da parte dei funzionari comunali erano consentite esclusivamente per gli atti destinati ad una pubblica amministrazione, i principi disciplinati dal dPR 28 dicembre 2000, n. 445, a norma dell'articolo 2 di tale dPR sono applicabili anche ai privati che vi consentono (tra l’altro l'espressione "che vi consentono" è pure stata abrogata dall’articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76); ne consegue che anche le autentiche sugli atti di delega saranno valide ed efficaci nel caso in cui la delega debba essere prodotta ad un soggetto privato (come banche, assicurazioni, ecc.) sempre che quest'ultimo le accetti.
La Circolare oltre ad escludere tutte le manifestazioni di volontà di carattere “negoziale” intercorrenti fra privati ovvero riguardanti rapporti privatistici, quali ad esempio le accettazioni, rinunce di incarichi o le procure fa una netta distinzione fra "delega" e "procura" affermando che le l'autentica di firma sugli atti di delega rientra nella competenza dei funzionari incaricati dal sindaco, mentre le firme sulle procure restano di esclusiva competenza notarile.
Nella circolare viene anche fornita una motivazione e una sintetica distinzione fra la delega e la procura.
Citiamo testualmente: "La procura è lo strumento giuridico attraverso il quale si realizza l'istituto, tipico del diritto privato, della rappresentanza, in virtù del quale un soggetto è autorizzato per legge a «sostituirsi ad altro soggetto nel compimento di attività giuridica per conto di quest'ultimo».
Il rappresentante, quindi, partecipa al compimento di attività giuridica e ciò lo differenzia nettamente dal delegato.
Il delegato, infatti, nelle fattispecie più ricorrenti nei rapporti con la propria volontà con la P.A. quali: ritiro di documenti, riscossioni di pensioni, è semplicemente colui che riceve l'estrinsecazione materiale di un provvedimento amministrativo che si è già perfezionato".
Con la procura si attribuisce un mandato di rappresentanza, in virtù del quale il procuratore decide lui quali azioni compiere, in relazione alla questione esplicitata nella procura stessa, in nome e per conto del mandante. Con la delega, invece, il delegato è un mero esecutore di una attività sulla quale non ha alcun potere decisionale; deve semplicemente eseguire ciò che gli viene detto di fare con la delega.
È evidente che anche la riscossione di una somma di denaro (che si tratti di una pensione o del ritiro di una somma dalla banca sotto qualsiasi forma, il concetto non cambia!) rientra nella definizione di "delega"; al contrario, un mandato ad adempiere gli atti necessari per ottenere la pensione o per aprire un conto, ottenere un mutuo, stipulare un'assicurazione, ecc., comunque lo si denominasse, dovrebbe essere considerato una vera e propria procura.
In conclusione, l'atto con il quale ci si limita ad autorizzare un terzo a "ritirare per suo conto delle somme in banca" o al ritiro di un assegno/documento, va considerato un atto di delega per cui l'autentica della sottoscrizione rientra fra le competenze del funzionario comunale incaricato dal sindaco.
Per quanto riguarda la corretta applicazione dell’imposta di bollo si ricorda che tutte le autentiche di firma e copia e tutte le legalizzazioni eseguite in Italia, comprese le nostre rappresentanze consolari all’estero, scontano l’imposta di bollo nella misura prevista dall’articolo 1, allegato A) della Tariffa (parte 1), del dPR 26 ottobre 1972, n. 642.
L’articolo 1 della tariffa prevede che siano sottoposte ad imposta di bollo gli “atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio”.
L’articolo 13 del dPR 26 ottobre 1972, n. 642, comma 3, n. 13 dell’elenco, prevede che siano sottoposti ad imposta di bollo: l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare.
È possibile procedere con un solo atto per autenticare le firme di tutti gli eredi.
9 aprile 2025
Andrea Dallatomasina
Parole chiave: autentica, delega, eredi, assegno
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