Compiuta giacenza raccomandata in caso di irreperibilità (temporanea assenza o irreperibilità assoluta)

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
10 Aprile 2025

In caso di irreperibilità emersa dal mancato ritiro della raccomandata (temporanea assenza o irreperibilità assoluta), per la notifica di un verbale CdS, è sufficiente la compiuta giacenza della raccomandata A.G. ex art. 8 L.890/82, o va notificato con messo comunale ex 140/143 cpc? Il postino può verificare l'irreperibilità assoluta o temporanea, o solo il p.u. con le formalità del caso? È legittima la notifica con raccomandata in caso di irreperibilità assoluta emersa successivamente?

Risposta

Per quanto riguarda la prima questione posta nel quesito, si precisa che:

  • Se il destinatario è temporaneamente assente, la compiuta giacenza è sufficiente, secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 890/1982. Il termine di notifica si considera perfezionato decorsi 10 giorni dall’inizio della giacenza.
  • Se invece il destinatario è assolutamente irreperibile, la raccomandata A.G. non è sufficiente. In tal caso si applicano le forme previste dall’ art. 143 c.p.c., cioè notifica tramite messo comunale a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti.

Il postino non ha né la competenza né l’autorità per accertare l’irreperibilità assoluta. Può solo constatare una temporanea assenza (es. destinatario assente al momento del passaggio) o situazioni come trasferimento, indirizzo inesistente ecc. In questo secondo caso dovrà restituire il plico al mittente che provvederà a tentare la notifica tramite messo comunale, e adotterà i provvedimenti conseguenti.

L’accertamento dell’irreperibilità assoluta spetta esclusivamente all’ufficiale giudiziario o al messo comunale (pubblico ufficiale), attraverso la specifica attività istruttoria.

Se durante il tentativo di notifica postale emerge che il destinatario è assolutamente irreperibile, il notificante non può limitarsi alla raccomandata A.G., ma deve seguire la procedura di notifica tramite messo comunale, secondo l’art. 143 c.p.c. (irreperibilità assoluta).

Altrimenti, la notifica è inesistente o nulla e il termine per eventuali decadenze (es. 90 giorni per la notifica del verbale) non è rispettato.

Si vedano, a tale proposito i seguenti interventi giurisprudenziali:

  • Cass. Civ. Sez. II, 05/10/2021, n. 27069: la notifica via posta in caso di irreperibilità assoluta è illegittima se non preceduta dalle indagini prescritte.
  • Cass. Civ. Sez. II, 20/10/2017, n. 24841: ribadisce la distinzione tra irreperibilità assoluta e temporanea e la necessità di applicare la notifica ai sensi del c.p.c.

 

9 aprile 2025

Dott. Marco Massavelli

 

Parole chiave: irreperibilità, raccomandata, notifica, verbale, CdS, computa giacenza, messo comunale

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