Il comune non può negare l’autorizzazione agli impianti fotovoltaici anche in zona vincolata

Va contemperato l’interesse pubblico all’energia rinnovabile con la tutela del paesaggio

Servizi Comunali Autorizzazione paesaggistica Efficienza energetica Gestione del territorio Produzione energia da fonti rinnovabili Tutela ambientale
di Cipriani Simonetta
09 Aprile 2025

 

È del 2 aprile la sentenza del Consiglio di Stato n. 2808 sezione IV, che pone un obbligo di motivazione stringente per negare l’installazione dei pannelli fotovoltaici in centro storico.

Il giudizio ha ad oggetto una domanda di annullamento di un provvedimento di diniego opposto nell’ottobre 2021 dalla Commissione per il paesaggio e dal Comune di Firenze sulla “Richiesta di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica per l’esecuzione dei lavori di installazione di pannelli fotovoltaici” su beni immobili ubicati vicino alle ville Medicee all’interno dei “centri storici minori /borghi storici (Zona A)” del Regolamento urbanistico comunale.

Gli istanti avevano richiesto l’autorizzazione paesaggistica per realizzare all’inizio diverse opere tra cui isolamento termico a cappotto esterno sulle facciate, pannelli fotovoltaici non riflettenti ma di colorazione scura in due falde non prospicienti la pubblica via.

La Commissione per il paesaggio riteneva l’intervento compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento e pertanto esprimeva parere favorevole ma condizionato a che tutto l’impianto fotovoltaico fosse integrato nel manto di copertura delle due falde di tetto interessate e che tutti gli elementi dell’impianto (anche le parti in vetro) fossero di colore similare a quelli del manto di copertura di esse. La Soprintendenza accoglieva l’istanza per le altre opere salvo che per l’impianto fotovoltaico ritenendolo elemento estraneo e non compatibile con il sistema urbano e territoriale relativo al sito speciale “Ville e Giardini Medicei di Toscana”, parte del Patrimonio mondiale Unesco. Il Comune si conformava.

Gli istanti non demordevano e, a settembre 2021, presentavano nuova istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata riferita al solo impianto fotovoltaico con una diversa soluzione progettuale di installazione dei pannelli: in due falde non prospicenti la pubblica via con colorazione rosso mattone posati completamente integrati nel manto di copertura secondo l’inclinazione e l’orientamento della falda. Con ciò ritenevano di essersi adeguati alle modifiche richieste nel parere originariamente reso dalla Commissione Paesaggio del Comune di Firenze. Il Comune rigettava nuovamente l’istanza sulla base di nuovo parere della Commissione, che questa volta si conformava alla precedente posizione della Soprintendenza senza valutare nuovamente il nuovo progetto: riteneva così che l’installazione dei pannelli sulle coperture degli edifici creasse un certo impatto visivo e avesse un’incidenza sul paesaggio nella zona vincolata.


Gli istanti impugnavano per la riforma i provvedimenti di diniego basati sui pareri a corredo della precedente pratica.

Il Consiglio di Stato pur riconoscendo alla Soprintendenza un ampio potere di discrezionalità tecnica, ha rilevato che: 

  1. il diniego dell’autorizzazione paesaggistica, per costante giurisprudenza, dev’essere adeguatamente giustificato con le ragioni che ostano all’accoglimento e gli elementi specifici da tutelare con cui il manufatto entrerebbe in contrasto.
  2. La nuova soluzione non era stata esaminata nel merito né erano state indicate eventuali modifiche progettuali; neppure si era tenuto conto del precedente parere della stessa Commissione per il paesaggio, che aveva indicato una prescrizione seguita nella nuova istanza.
  3. È mancato nella valutazione anche il c.d. “dissenso costruttivo”: ai sensi dell’art. 11, co. 6, d.p.r. n. 31 del 2017 secondo cui “In caso di esito negativo della valutazione … l’amministrazione procedente … ne dà comunicazione all’interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento”
  4. La normativa di riferimento ha introdotto semplificazioni per incentivare la diffusione delle rinnovabili, nell’ottica di contemperare l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con l’altrettanto rilevante interesse pubblico volto all’incremento della produzione di energia da fonti alternative.
  5. La presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo, ma l’attenzione deve essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici e nel paesaggio circostante.
  6. L’installazione del fotovoltaico sul tetto può essere vietata in modo assoluto solo nelle “aree non idonee” individuate dalla Regione. Negli altri casi, ne va esaminata la compatibilità caso per caso.

Sulla base di tali rilievi per i magistrati di Palazzo Spada il diniego risulta viziato nella motivazione di supporto, per cui il Consiglio di Stato nella citata pronuncia ha accolto il ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati, fatte salve le future determinazioni dell’amministrazione emendate dei vizi riscontrati.


Fonte: Giustizia Amministrativa, sentenza del Consiglio di Stato n. 2808 sezione IV pubblicata il 02/04/2025.

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