L’inasprimento delle sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività di Noleggio con conducente alla luce della Legge n. 193/2024 - PARTE 2
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Analisi della sentenza n. 13264 del 4/4/2025 della Corte di Cassazione
Servizi Comunali Attività di controllo Polizia giudiziaria Sanzioni
La recente sentenza 4/4/2025 n. 13264 della sesta sezione penale della Corte di Cassazione, offre l’occasione per fare il punto sull’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria da parte della Polizia Municipale poichè conferma che l’intervento della stessa è considerato un atto d’ufficio o di servizio, dove la locuzione “di servizio” va interpretata funzionalmente perché prevale e “conta” il rapporto di impiego, non l’orario di lavoro. Sono fondamentali poi la presenza nel territorio e la legittimità dell’intervento. Per far questo sembra opportuno partire dal dato normativo.
Il contesto storico-normativo
La L. 7/3/1986 n. 65, recante Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale, prevede
Art. 5.
Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza
1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo …;
Il Codice di procedura penale prevede
Art. 57.
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
…
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
…
b) … e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.
La (pur infelice, oltre che datata) locuzione di “guardie delle province e dei comuni” utilizzata dal codice di procedura penale risulta, senza dubbio, riferibile alla Polizia Locale (comprensiva tanto della Polizia Municipale che di quella Provinciale).
Il caso
Il Tribunale pronunciava sentenza di condanna nei confronti dell’imputato per il delitto di resistenza di cui all’art. 337 c.p. ai danni di un Sovrintendente capo della Polizia Municipale intervenuto, in abiti civili e fuor dal servizio, per sventare una truffa ai danni degli automobilisti, ai quali si faceva falsamente credere di aver danneggiato lo specchietto retrovisore reclamando un risarcimento non dovuto.
La sentenza della Corte di appello confermava la pronuncia di primo grado.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge dell’art. 5 L. 65/1986 per erroneo riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale all’operatore di Polizia Municipale, in quanto appartenente alla polizia giudiziaria solo quando è in servizio nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza.
La motivazione della Cassazione
La VI sezione, ha ritenuto il motivo infondato.
Il giudice di merito, infatti, ha condivisibilmente applicato il principio di diritto secondo cui gli appartenenti alla Polizia Municipale sono agenti di polizia giudiziaria, in forza del combinato disposto degli artt. 5 L. 65/1986 e 57 c. 2 lett. b) c.p.p., purché, quando esercitano il potere di intervento, si trovino nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza durate il servizio e rispettino le attribuzioni loro riconosciute, tra le quali l’accertamento dei reati.
Ne deriva che l’intervento dell’operatore di Polizia Municipale deve essere qualificato come “atto di ufficio o di servizio”.
Il dato formalistico del mero superamento del turno di servizio risulta, invece, privo di rilievo dovendo attribuirsi prevalenza a situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza pubblica e di perseguimento dei reati allorché agenti di polizia giudiziaria ne vengano a conoscenza.
In conclusione, la locuzione contenuta nell’art. 57 c. 2 lett. b) c.p.p. “quando sono in servizio” va interpretata in chiave funzionale, con riferimento al rapporto di impiego e non all’orario di lavoro.
In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso.
Le funzioni di Polizia Giudiziaria
Le funzioni di P.G. (Polizia Giudiziaria) elencate dall’art. 55 c.p.p. risultano articolate in:
Sotto il profilo organizzativo, il codice prevede, oltre all’attività delegata dal Pubblico Ministero (P.M.) (art. 370 c. 1 c.p.p.), l’attività d’iniziativa della P.G., anche dopo la comunicazione della notizia di reato (art. 327 e 348 c. 1 c.p.p.), per accertare i reati, ovvero richiesta da elementi successivamente emersi e per assicurare nuove fonti di prova (art. 348 c. 3 c.p.p.).
La misura pre-cautelare dell’arresto in flagranza (obbligatorio, ex art. 380 c.p.p., o facoltativo, ex art. 381 c.p.p.), costituisce attribuzione squisitamente di P.G., cui non è legittimato il P.M.; mentre al fermo di indiziato di delitto, di attribuzione prioritaria del P.M., è legittimata a procedere di iniziativa anche la P.G., prima che il P.M. abbia assunto la direzione delle indagini e, inoltre, qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero siano sopravvenuti specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del P.M. (art. 384 cc. 2 e 3 c.p.p.).
Infine, nel rito penale dinanzi al Giudice di Pace - cui risulta assoggettato ratione materiae il delitto di lesioni stradali lievi ex art. 590 c.p. - la polizia giudiziaria ha un ampio spazio di autonomia; infatti, acquisita la notizia di reato, compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al P.M., con relazione scritta, entro il termine di 4 mesi (art. 11 D.Lgs. 28/8/2000, n. 274).
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Testo del d.l. n. 19, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60/2025
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