Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti dai bilanci degli enti locali

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la regione Puglia – Delibera 23 marzo 2018, n. 44

Servizi Comunali Bilancio
di Redazione: Galli Gianluca
12 Aprile 2018

MASSIMA

Alla luce dei principi che regolano l’attività amministrativa, in presenza di un “errore nel calcolo” (o comunque di meri errori materiali), resta fermo il generale principio di unicità dell’operazione di riaccertamento straordinario e non è più consentita alcuna rettifica. L’art.1, comma 848, della legge di bilancio 2018 costituisce una norma non applicabile alla fattispecie in esame in via estensiva o analogica. Ogni necessaria rettifica del riaccertamento straordinario e della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità potrà e dovrà essere adottata in sede di riaccertamento ordinario.        

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