Scorrimento graduatorie ex art. 16 Legge 56/87, lavoratori iscritti a liste centro per l’Impiego

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
15 Aprile 2025

Si chiede se le graduatorie mediante chiamata, ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/87 possono essere utilizzate, previa convezione, a scorrimento anche da parte di alti enti.

Risposta

Preliminarmente va precisato che l’avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità ex articolo 16 della legge n. 56 del 1987, da parte di una pubblica amministrazione, di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, deve essere effettuata secondo l’ordine determinato sulla base delle domande presentate dagli interessati al centro per l’impiego competente.

Ciò premesso sulla base dell’avviamento, secondo il predetto ordine, l’Amministrazione deve verificare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni, senza che questo accertamento possa essere considerato di natura comparativa, per cui se il primo avviato viene considerato idoneo l’Amministrazione procede all’assunzione (cfr. Cass, sent. n. 7068 del 16 marzo 2024, sent. 11906 del 12 maggio 2017).

L’art. 23 del D.P.R. n. 487/1994 conferma che “I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli elenchi dei centri per l'impiego territorialmente competenti”.

Il successivo art. 25 del medesimo decreto prevede che “I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria” formata dai centri per l’impiego ai quali ciascuna amministrazione interessata deve rivolgersi richiedendo l’avviamento di un numero di lavoratori doppio rispetto ai posti da ricoprire.

Il centro per l’impiego avvia a selezione i lavoratori nel numero richiesto entro 10 giorni e le amministrazioni entro i successivi 10 sottopongono i lavoratori a prove di idoneità secondo l’ordine della graduatoria.

Pertanto, poiché l’idoneità deve essere verificata da ciascuna amministrazione e non trattandosi, quella formatasi a seguito del superamento delle prove di idoneità, di una vera e propria graduatoria, non è possibile utilizzare le medesime prove ai fini di un utilizzo degli idonei da parte di altre amministrazioni che, invece, dovranno seguire la procedura sopra indicata rivolgendosi al centro per l’impiego competente per territorio.

14 aprile 2025

Dott. Angelo Maria Savazzi

 

Parole chiave: graduatorie, scorrimento, Legge 56/87, convenzione, centro per l’impiego

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