Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri in caso di difformità presenti negli atti di stato civile
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
QuesitiUna bambina nasce a Battipaglia nel 2012 da matrimonio di cittadini ucraini. Il padre, con sentenza del Tribunale ucraino, viene privato dalla responsabilità genitoriale. La madre si risposa con cittadino ucraino, il quale chiede di adottare la bambina. Sia la madre della bambina sia il secondo marito sono residenti in Ucraina.
Il Comune, ricevuta la sentenza di adozione da parte del Tribunale ucraino, chiede con quali modalità effettuare la trascrizione dell’atto e quali sono le annotazioni da effettuare per il cambio generalità della minore. Chiede, inoltre, se la sentenza debba essere comunicata al Tribunale per i Minorenni per la validazione.
Nell’esaminare questa pratica la prima cosa da tenere presente è che stiamo parlando di cittadini stranieri (extra U.E.).
Questa considerazione è fondamentale, perché si deve tener presente che l’art.20 della Legge n.218/1995 (Diritto internazionale privato) attribuisce il contenuto dei diritti della personalità alla legge nazionale di un soggetto. In altre parole questo significa che, per l’Ucraina, i rapporti fra il padre biologico e quello adottivo e di questi nei confronti della minore in questione sono stati già compiutamente decisi e regolati con una sentenza della loro autorità giudiziaria e l’Italia non può che prenderne atto, perché la questione non riguarda nessun cittadino italiano.
Considerato, però, che né la madre né il secondo marito né (presumo) la bambina sono residenti in Italia, l’invio di questa sentenza (anche se avesse le caratteristiche formali necessarie) non serve ad aggiornare la posizione anagrafica di queste persone. Rimane forse residente il primo marito, ma mancando la residenza con la bambina non vedo quale variazione anagrafica potrebbe essere fatta.
Dalla lettura del quesito, la preoccupazione del collega è legata al fatto che l’atto di nascita della bambina ucraina è stato formato in Italia e si pone il problema di come modificare correttamente le informazioni su questo, anche in rapporto alle variazioni di generalità decise dal tribunale ucraino. Per quanto già spiegato, però, si tenga presente che il fatto che l’atto di nascita italiano non riporti l’annotazione della sentenza straniera di adozione né la variazione di generalità non è di impedimento in alcun modo alla condizione personale della minore ucraina.
In ogni caso, perché l’Ufficiale dello stato civile possa procedere al riconoscimento in Italia della sentenza straniera, non è sufficiente l’invio da parte dell’autorità giudiziaria ucraina della sentenza (che per ottenere il riconoscimento nei Registri dello stato civile italiani deve essere in originale o copia conforme, legalizzata e con traduzione ufficiale), ma servirebbe anche una richiesta da parte di almeno uno dei genitori (richiesta in marca da bollo da 16 euro), che dichiari anche tutte le informazioni non ricavabili dalla sentenza stessa, ma necessarie per il suo riconoscimento nel nostro ordinamento (art.64 Legge n.218/1995).
Dunque, in questo momento, l’aver ricevuto questa sentenza straniera dall’autorità giudiziaria ucraina non è sufficiente a fare nessun tipo di intervento né come variazione anagrafica né come trascrizione di stato civile.
Se, in futuro, i genitori decideranno di procedere con la richiesta di trascrizione, consiglio di valutare attentamente la natura dell’adozione della quale viene chiesto il riconoscimento. In particolare occorrerà esaminare se, secondo l’ordinamento dell’Ucraina, il fatto che il padre biologico sia stato privato della “responsabilità genitoriale”, fa venir meno la paternità, oppure se questa permanga e venga meno solo la potestà parentale del genitore e se l’istituto che è stato applicato in Ucraina al secondo marito della madre somigli più alla nostra adozione piena (ex legittimante) o quella in casi particolari.
La trascrizione andrà fatta per riassunto evidenziando le caratteristiche dell’istituto (cioè del tipo di adozione) e conseguentemente l’annotazione sarà quella dell’istituto applicato alla minore e a questa andrà aggiunta anche la variazione di generalità ad opera della magistratura ucraina.
È anche possibile che la nozione di adozione prevista in Ucraina non corrisponda agli istituti presenti in Italia e, in quel caso, occorrerà adattare la formula alle caratteristiche dell’istituto straniero.
Come ultimo consiglio, suggerisco, in caso di richiesta di trascrizione, ove la situazione risultasse veramente troppo complessa, di formulare un rifiuto ex art.7 DPR 396/2000 in quanto l’istituto di adozione richiamato non corrisponde agli istituti presenti nell’ordinamento italiano e, pertanto, si potrà ragionevolmente ritenere che la sentenza presentata all’Ufficiale dello stato civile, soprattutto in considerazione della delicatezza della materia relativa ad una minore, possa essere correttamente recepita solo dopo un esame da parte dell’autorità giudiziaria (delibazione della corte d’appello o, ove il tribunale ordinario competente per il ricorso contro il rifiuto dell’Ufficiale dello stato civile, lo ritenesse opportuno, il Tribunale per i minorenni).
15 Aprile 2025
Dott.ssa Roberta Mugnai
Parole chiave: adozione, trascrizioni, stranieri
Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3737, sintomo n. QD3773
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta di Andrea Dallatomasina
presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
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