Riconoscimento paterno del figlio maggiorenne straniero nato all'estero
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede se è possibile applicare la normativa italiana nel caso di un cittadino indiano, residente in Italia e in possesso di cittadinanza italiana dal 31/07/2024, che intende riconoscere la filiazione di un minore ucraino (13 anni), nato nel Comune italiano e attualmente residente in Ucraina, previo consenso materno. Inoltre, se il riconoscimento paterno consente al minore, nato nel 2012, di acquisire la cittadinanza italiana, anche se il padre l'ha ottenuta successivamente alla nascita.
Un figlio nato al di fuori del matrimonio e riconosciuto al momento della nascita solo da un genitore, può infatti essere riconosciuto dall’altro genitore in qualunque momento successivo alla denuncia di nascita.
L’articolo 254 del Codice Civile, non modificato nella sostanza dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219 e relativo alla forma del riconoscimento, prevede che lo stesso possa avvenire innanzi all’ufficiale dello stato civile, in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.
Nel caso di dichiarazione innanzi all’ufficiale dello stato civile, non esiste a riguardo alcuna competenza specifica: un cittadino può scegliere a sua discrezione innanzi a quale ufficiale dello stato civile rendere la dichiarazione di riconoscimento.
Sarà poi cura dell’ufficiale dello stato civile ricevente trasmetterne copia all’ufficiale dello stato civile del comune di nascita, al fine della proposizione dell’annotazione da apporre a margine dell’atto di nascita e della trasmissione della comunicazione all’ufficiale d’anagrafe del comune di iscrizione anagrafica.
Il primo controllo che l’ufficiale dello stato civile deve effettuare innanzi a tale richiesta è se il figlio sia riconoscibile: l’articolo 253 del Codice Civile, infatti, prevede espressamente che in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova (legittimo o legittimato).
In ogni caso, se il figlio ha già l’indicazione nell’atto di nascita di una paternità e di una maternità è evidente che non è possibile ricevere la dichiarazione di un nuovo padre o madre.
Il genitore che si presenta per effettuare il riconoscimento della paternità o della maternità deve essere nelle condizioni di potere effettuare tale dichiarazione: non dovrà essere legato all’altro genitore da vincoli di parentela o affinità che ostino al riconoscimento a meno che non sia stato a ciò autorizzato e se di età inferiore ai sedici anni dovrà esibire l’autorizzazione del Tribunale al riconoscimento.
Il genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento del figlio, se lo stesso non ha ancora compiuto i quattordici anni d’età, dovrà prestare il proprio consenso al nuovo riconoscimento: in mancanza di tale consenso l’ufficiale dello stato civile non dovrà procedere a ricevere la dichiarazione di riconoscimento.
Si suole in proposito dire che il consenso è condizione di ricevibilità della dichiarazione di riconoscimento.
In mancanza del consenso il genitore interessato potrà presentare ricorso presso il Tribunale ordinario il quale deciderà con sentenza che terrà luogo del consenso mancante.
Nel caso in cui, invece, il figlio da riconoscere abbia già compiuto i quattordici anni d’età, il consenso da parte del genitore che per primo aveva effettuato il riconoscimento non è più richiesto: in questo caso, infatti, sarà il figlio stesso a dover prestare il proprio assenso.
Fatte le dovute premesse il neo-cittadino italiano può quindi effettuare il riconoscimento del minore nato e residente in Ucraina con il consenso della madre che per prima l’ha riconosciuto.
Occorrerà l’esibizione dell’atto di nascita del bambino, in regola con le normali nome di traduzione e legalizzazione (articoli 21 e 22 del dPR 3 novembre 2000, n. 396), che non dovrà essere trascritto subito ma che sarà utilizzato per verificare la riconoscibilità del minore (età, il fatto che non abbia già indicata una paternità).
Successivamente il padre potrà rendere la dichiarazione di riconoscimento e l’Ufficiale dello Stato Civile utilizzerà la formula 109, iscrivendola nei registri di nascita in Parte II – Serie B:
109 | Atto di riconoscimento di figlio naturale già riconosciuto dall’altro genitore (art. 254 cod. civ. e art. 42, 43 e 45 DPR 396/2000)
Oggi ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... (indicare le complete generalità del comparente) il quale, mi dichiara di riconoscere come proprio figlio naturale ... (nome e cognome) nato in ... il ... dalla sua unione con ... che già lo ebbe a riconoscere come proprio figlio.
Per il consenso dell’altro genitore, se esso è prestato contestualmente, inserire le seguenti parole: “L’altro genitore dà il suo consenso al riconoscimento del figlio già da lei stessa riconosciuta”;
se il consenso è stato prestato davanti all’ufficiale dello stato civile, anteriormente, inserire le seguenti parole: “L’altro genitore ha dato il suo consenso al riconoscimento del figlio già da lei stessa riconosciuta con dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile del Comune di ..., iscritta nei registri delle nascite, anno ... parte ... serie ... n. ... atto che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro (o: di cui ho preso visione nel caso di atto iscritto nei registri dello stesso Comune)”;
se il consenso è stato prestato davanti ad altro pubblico ufficiale, inserire le seguenti parole: “L’altro genitore ha prestato il suo consenso con atto ... (indicare gli estremi dell’atto) al riconoscimento del figlio già da lei stessa riconosciuta, atto che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro”;
se vi è rifiuto al consenso, inserire le seguenti parole: “L’altro genitore ha rifiutato il suo consenso al riconoscimento del figlio già da lei stessa riconosciuta, ma al riguardo è intervenuta sentenza del Tribunale per i minorenni di ... in data ... n. ... che, munita del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro”.
A dimostrazione che nulla osta al presente riconoscimento il dichiarante mi ha prodotto (ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti: ... (elencarli: fra essi deve essere compresa la copia integrale dell’atto di nascita del figlio che si riconosce quando questi sia nato in altro Comune ecc.).
Detti documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.
Questione cittadinanza italiana: L’articolo 2, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, prevede che il minorenne straniero che venga riconosciuto come figlio da un cittadino italiano acquisti automaticamente la cittadinanza italiana.
Al figlio minore riconosciuto vengono automaticamente attribuiti tutti i diritti che dal rapporto di filiazione derivano: fra questi anche la cittadinanza, la quale, pertanto, decorre dalla nascita. Tale fatto è stato precisato dal Ministero dell’Interno nella circolare n. K.60.1 dell’11 novembre 1992.
Visto che per il caso descritto il genitore che riconosce il figlio ha acquistato la cittadinanza italiana dopo la nascita del figlio, l’acquisto della cittadinanza decorrerà dalla data di acquisto della cittadinanza da parte del genitore. Questo perché al momento della nascita del minore, il genitore non era italiano: per cui anche se il minore assume la condizione di figlio dalla nascita con effetto ex tunc, la cittadinanza verrà attribuita solo dal momento in cui il padre gliela può trasmettere. In ogni caso, il riconoscimento di filiazione da parte di cittadino italiano comporta l’acquisto di cittadinanza italiana nei confronti del figlio riconosciuto. Questo vale anche nel caso in cui il padre che ha riconosciuto il figlio al momento della nascita del figlio riconosciuto non fosse stato ancora ancora cittadino italiano, in quanto avesse acquistato successivamente la cittadinanza: la norma di riferimento, infatti, è l’articolo 2, che non fa alcuna distinzione in merito al momento in cui sia avvenuta la nascita o il riconoscimento.
L’articolo 16, comma 8, dPR 12 ottobre 1993, n. 572, detta le regole operative a seguito di riconoscimento di filiazione: dal momento in cui si tratta di un acquisto di cittadinanza derivante da un automatismo, poiché disposto dalla legge, occorre che il sindaco in qualità di ufficiale di governo verifichi la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.
Occorrerà prestare attenzione alle nuove disposizioni entrate in vigore, dal 29 marzo 2025, giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36.
In base al decreto per i nati all’estero viene stabilito che la cittadinanza italiana potrà essere trasmessa automaticamente solo per due generazioni, a condizione che: abbiano almeno un genitore (anche adottivo) o un nonno o una nonna che siano nati in Italia, oppure uno dei genitori (anche adottivi) abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi prima della loro nascita.
L’ufficiale di stato civile, pertanto, dovrà trasmettere al sindaco una richiesta di attestazione di acquisto automatico di cittadinanza italiana. La trasmissione degli atti e delle comunicazioni deve essere effettuata senza indugio ed il sindaco emetterà l’attestazione sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche che inoltrerà all’ufficiale di stato civile, il quale la trascriverà nei registri di cittadinanza con formula 193.
Dopo aver trascritto nei rispettivi registri l’attestazione di acquisto della cittadinanza italiana e l’atto di nascita del minore, l’ufficiale dello stato civile dovrà annotare a margine dell’atto di nascita l’avvenuto riconoscimento paterno con formula 146
146 | Annotazione di riconoscimento di un figlio naturale per dichiarazione resa davanti all’ufficiale dello stato civile (art. 254 cod. civ. e art. 49, c. 1, lettera k), DPR 396/2000)
... (nome e cognome) è stat... riconosciut... quale figlio(a) naturale da ... come da dichiarazione resa avanti all’ufficiale dello stato civile di ... e iscritta nei registri di nascita del Comune di ... anno ... parte ... serie ... n. ...
nonché l’acquisto della cittadinanza italiana con la formula 140-sexies
140-sexies | Annotazione dell’attestazione relativa all’acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana (art. 16, c. 8, DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e art. 49, c. 1, lettera i), DPR 396/2000)
Con atto del ... (indicare l’Autorità che ha effettuato l’accertamento) in data ... n. ... ha attestato che ... (nome e cognome) è (o: non è) cittadino(a) italiano(a).
Per quanto riguarda il cognome il figlio ha assunto il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo (quello della madre).
Nel caso di riconoscimento paterno successivo a quello materno il figlio riconosciuto può conservare il cognome materno od assumere il cognome paterno sostituendolo o aggiungendolo o anteponendolo a quello materno (articolo 262, comma 2 del Codice Civile), ma la competenza sull’attribuzione del cognome non è dell’Ufficiale dello Stato Civile ma spetta al giudice del Tribunale ordinario competente per luogo di residenza del minore riconosciuto il quale decide circa l’assunzione del cognome del genitore.
Sarà quindi cura dei genitori presentare istanza in tal senso al Tribunale. Il decreto di attribuzione di cognome emesso dal Tribunale, in caso di riconoscimento paterno successivo a quello materno, va trascritto e annotato nell’atto di nascita utilizzando la formula 148-bis, essendo questo decreto riconducibile ad un provvedimento di mutamento del cognome.
148-bis | Annotazione del decreto del Tribunale con il quale viene riconosciuto il diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuito (art. 95, c. 3, DPR 396/2000)
Con decreto del Tribunale di ... (autorità che ha emesso il provvedimento), in data ..., n. ..., è stato riconosciuto il diritto di ... (nome e cognome) di mantenere il cognome ... originariamente attribuitogli/le.
Per quanto riguarda l’iscrizione anagrafica del minore occorrerà verificarne l’effettiva dimora abituale: se in Italia o all’estero (in questo caso per l'iscrizione all'AIRE si dovrà ricevere dall’autorità diplomatica italiana competente per territorio il relativo CONS/01).
15 aprile 2025
Andrea Dallatomasina
Parole chiave: riconoscimento, padre, minore, Ucraina, cittadinanza
Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3739, sintomo n. QD3775
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
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