I rapporti tra ufficio elettorale e uffici di sezione, per tutte le tipologie di consultazione elettorale, devono tenere in considerazione quanto prevedono le norme speciali che applichiamo a seconda dell’elezione da svolgere (TU 361/57, TU 570/60) e in particolare laddove si fa riferimento ai poteri dei presidenti di sezione.
In particolare, quindi:
Tutti i componenti del seggio, durante l’esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.
Il presidente è preposto, in generale, alla supervisione delle operazioni del seggio e, in particolare, nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, verifica il corretto trattamento delle schede stesse, evitando l’uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura.
(Cfr. art. 68, comma 8-bis, T.U. n. 361/1957)
Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su:
• difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
• reclami, anche orali, e proteste;
• contestazioni e nullità dei voti.
(Cfr. artt. 66, primo comma, e 71, primo comma, T.U. n. 361/1957)
La decisione del presidente è definita dalla legge “provvisoria”, in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è riservato alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
(Cfr. art. 66 della Costituzione; art. 87 T.U. n. 361/1957 e art. 27 D.lgs. n. 533/1993)
Le decisioni del presidente relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati, inoltre, vengono riesaminate, rispettivamente, per l’elezione della Camera, dall’ufficio circoscrizionale e, per l’elezione del Senato, dall’ufficio regionale
Ha inoltre poteri di polizia, oltre a doversi preoccupare di non far entrare alcuno estraneo ai componenti del seggio nei momenti di sospensione delle operazioni elettorali.
Tutto questo premesso, il presidente è quindi “sovrano” rispetto alle operazioni che si svolgono all’interno del suo ufficio di sezione e risponde in prima persona rispetto alla correttezza di quanto riportato nei verbali delle operazioni che devono essere la traduzione fedele di quanto si è svolto nel seggio nei giorni delle votazioni e in sede di scrutinio.
Formalmente, i controlli sui verbali, vengono esercitati dagli uffici centrali preposti alla convalida dei voti, diversi in base alla tipologia di elezione, che hanno la facoltà di convocare i presidenti laddove ravvisino irregolarità o incongruenze all’interno dei verbali stessi.
Nella pratica, invece, gli uffici elettorali dei Comuni svolgono e devono svolgere un’azione di collaborazione con i presidenti principalmente per assicurare che i dati trasmessi alle Prefetture al termine delle operazioni siano quantomeno coerenti con i numeri relativi ai votanti e alle schede votate e questo rimane fondamentale, così come il supporto da fornire se un presidente si trova in difficoltà e chiede il nostro aiuto e così come il richiamo da parte nostra al rispetto di tutte quelle modalità di compilazione dei verbali che i presidenti devono seguire scrupolosamente.
Fatte queste premesse, la gestione del lavoro all’interno dei seggi è una responsabilità piena dei presidenti; esistono quindi norme che chiariscono molto bene il loro ruolo, esistono le norme che richiamano i ruoli degli uffici centrali sul controllo dei verbali ma non esiste una norma che richiama doveri precisi dell’ufficio elettorale comunale sull’operato dei presidenti.
17 aprile 2025
Dott.ssa Elena Turci
Parole chiave: controllo, Ufficio Elettorale Comunale, Uffici di sezione
Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3745, sintomo n. QD3782