Chiamata alle armi

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
12 Aprile 2018

Dipendente con contratto a tempo determinato per sisma 2016 quindi spesa rimborsata da protezione civile, il dipendente e'stato selezionato dall’arma carabinieri per un periodo di formazione. Il dipendente chiede la conservazione del posto presso il Comune perche il periodo che svolgerà presso Arma Carabinieri e assimilata alla chiamata alle armi con diritto di conservazione del posto di lavoro. E possibile ciò?

 

Risposta

Non è ben chiaro a quale tipologia contrattuale o di chiamata alle armi sia ascrivibile il caso proposto: potrebbe essere una vicenda legata alla formazione della riserva degli ufficiali o altro. E’, comunque, possibile fornire una risposta che possa adattarsi per ogni casistica possibile.

 

Si chiarisce, infatti, che, ai sensi dell'articolo 990 del “codice militare”, in materia di conservazione del posto di lavoro del personale militare, “il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio”.

 

Inoltre, le norme del “Codice dell'ordinamento militare” hanno forza di legge, essendo state approvate e promulgate con decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66; pertanto, come previsto dalla “Riforma Brunetta”, articolo 3, c. 2, lett. d), legge n. 15/2009, tali norme non possono essere abrogate dalla contrattazione collettiva (sebbene il contenuto sia stato temperato dalla disciplina del d.lgs. n° 75/2017)

 

Infine, il trattamento economico in caso di richiamo alle armi previsto dalla norma contrattuale sopraccitata comporterebbe la corresponsione della differenza tra quanto percepito dall’Amministrazione dell’Arma CC dal richiamato e quanto spettantegli in qualità di dipendente di codesta Amministrazione comunale. Senonchè, la norma di cui all’art. 1799, secondo comma del d. lgs. n. 66/2010 dispone che il richiamato, ufficiale, abbia diritto ad entrambi i trattamenti economici. Il contrasto tra le due norme pare potersi risolvere a favore della seconda per l’espresso disposto di cui all’art. 990, sesto comma dello stesso Decreto che fa salve unicamente le disposizioni contrattuali più favorevoli sancendo, di conseguenza ed implicitamente, che quelle meno favorevoli siano superate dalle disposizioni contenute nel medesimo d. lgs. n. 66/2010.

 

In conclusione, prima di assumere ogni decisione sul tema, si suggerisce di farsi certificare dall’Amministrazione del richiedente se la formazione rientri in un caso di “richiamo alle armi”, se gli venga riconosciuto un compenso ovvero un rimborso spese e, comunque, quale sia il trattamento economico e/o contributivo che gli verrebbe riconosciuto e da garantirgli sulla base del vigente del “Codice dell'ordinamento militare”.

 

Dott. Pietro Cucumile 09/04/2018

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