Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiIl Comune riceve un’istanza di trascrizione di atto di nascita del minore nato all'estero da cittadina che ha ottenuto la cittadinanza iure sanguinis, già residente nel Comune.
Non serve emettere un provvedimento e si può procedere alla trascrizione dell'atto di nascita.
Per quanto riguarda la residenza, il figlio minore si iscrive direttamente come cittadino italiano?
Per il minore è stata fatta richiesta del permesso di soggiorno. Si procede contestualmente anagrafe e stato civile oppure prima si trascrive l'atto e poi si fa il passaggio in anagrafe?
Nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo è stato pubblicato il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», entrato in vigore il giorno successivo, prevedendo che le nuove regole e i nuovi requisiti si applichino alle domande per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana pervenute ai consolati, ai sindaci o per via giudiziale successivamente alle ore 23:59 del 27 marzo 2025 (non rilevando in alcun modo la data di nascita dei richiedenti).
La normativa mantiene il principio della cittadinanza basata sulla discendenza (iure sanguinis), ma introduce restrizioni alla trasmissione automatica introducendo l’articolo 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Sono sempre italiani, automaticamente, i figli e le figlie di cittadini italiani che nascono in Italia.
Per i nati all’estero, invece, viene stabilito che la cittadinanza italiana potrà essere trasmessa automaticamente solo per due generazioni, a condizione che: abbiano almeno un genitore (anche adottivo) o un nonno o una nonna che siano nati in Italia, oppure uno dei genitori (anche adottivi) abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi prima della loro nascita.
La richiesta di trascrizione dell'atto di nascita di un minore, figlio di un cittadino italiano, ha come presupposto l'accertamento del possesso della condizione stabilita dall'articolo 1 comma 1 lettera a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana del figlio per nascita, ma, dal 29 marzo 2025, occorre valutare anche le condizioni previste dall’articolo 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Fatta questa importante premessa, ritengo che, con la riforma introdotta dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, la minore nata all’estero da madre riconosciuta italiana iure sanguinis non possa essere considerata in automatico cittadina italiana a meno che almeno un genitore o un nonno sia nato in Italia (articolo 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
Al momento si suggerisce, come espressamente indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. prot. 17680 del 01-04-2025, di sospendere il rilascio degli esiti negativi delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana, nelle more della conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36.
Essendo un evento avvenuto all’estero da parte di un cittadino straniero non sarà possibile la trascrizione nei registri dello stato civile.
Per quando riguarda l’iscrizione anagrafica, siamo in presenza di un minore straniero, in possesso di una ricevuta di rilascio di permesso di soggiorno, figlio di cittadina italiana. Quindi indipendentemente dalla motivazione del permesso di soggiorno dovrà essere trattato quale familiare di cittadina comunitaria (italiana). Il caso è disciplinato dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 6 aprile 2007 e dall’allegato B alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 27 Aprile 2012.
Quindi per procedere all’iscrizione del minore straniero occorre il passaporto, la ricevuta del permesso di soggiorno e la documentazione comprovante lo stato di figlio (atto di nascita debitamente tradotto e legalizzato che non dovrà essere trascritto nei registri dello stato civile).
Ovviamente dell’avvenuta iscrizione occorre inviare idonea comunicazione alla Questura competente per territorio.
18 Aprile 2025
Andrea Dallatomasina
Parole chiave: iscrizione, trascrizioni, minore, estero, iure sanguinis
Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3750, sintomo n. QD3786
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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