Trascrizione dell'atto di matrimonio su procura qualora quest'ultima risulti mancante tra gli allegati ricevuti dal Consolato

Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
26 Aprile 2025

Riceviamo da Consolato di Curitiba atto di matrimonio da trascrivere. Sposa ora cittadina italiana iure sanguinis, sposo cittadino brasiliano. Il matrimonio è stato celebrato anteriormente al riconoscimento della cittadinanza italiana della sposa, ma su procura (entrambi gli sposi avevano nominato un procuratore). Tra gli allegati ricevuti dal Consolato non è presente alcun atto pubblico relativo alla nomina dei procuratori. È possibile procedere alla trascrizione?

 

Risposta

La sposa, avendo ottenuto un riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, è da considerarsi italiana dalla nascita; pertanto, non ha nessuna importanza che il matrimonio sia stato celebrato prima di aver ottenuto quel riconoscimento: al momento del matrimonio lei, per il nostro ordinamento, era italiana.

Abbiamo, dunque, un matrimonio celebrato all’estero da parte di una cittadina italiana con un cittadino straniero, dove nessuno dei due sposi esprime di persona la propria volontà di coniugio davanti al celebrante, ma entrambi lo fanno per il tramite di un procuratore.

Questa situazione è stata affrontata dal Ministero dell’Interno con la circolare n.25 del 13 ottobre 2011. Il Ministero ha voluto facilitare la trascrizione proprio di quei matrimoni nei quali gli sposi (o anche soltanto uno di essi) non ha manifestato di persona la propria volontà. La problematica si era posta soprattutto per i matrimoni islamici nei quali è consuetudine (soprattutto nei matrimoni meno recenti) fare intervenire un procuratore per esprimere la volontà al matrimonio della donna (e, talvolta, anche dell’uomo), ma, naturalmente, la soluzione indicata può essere applicata anche a casi che riguardino matrimoni celebrati in altri tipi di ordinamento.

La predetta circolare è stata, poi, ripresa nel Massimario dello Stato Civile (edizione 2012) al Capitolo IX, paragrafo 9.1.1: “Non sono trascrivibili atti di matrimonio che non presuppongano la volontà degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie manifestata di fronte all’autorità competente. Qualora si tratti di richiesta di trascrizione in Italia dell’atto straniero di matrimonio (contratto all’estero tra cittadini italiani o tra italiani e stranieri, secondo le forme ivi stabilite) che tuttavia non riporti esplicitamente il consenso al matrimonio di entrambi gli sposi, si ritiene che tale atto debba essere trascritto qualora la trascrizione venga richiesta per iscritto da entrambi i coniugi, personalmente o per tramite di delega. Tale richiesta dovrà contenere l’espressa dichiarazione di volontà dei medesimi di procedere alla trascrizione, con ciò confermando la volontarietà del vincolo matrimoniale precedentemente contratto (v. Circolare n. 25 del 13/10/2011).”

Dunque, la soluzione al quesito proposto è che la richiesta di trascrizione venga espressamente firmata da entrambi i coniugi. In questo può essere parte attiva il Consolato italiano che ha inviato il matrimonio, il quale, se non ha già provveduto allegando la richiesta firmata dagli sposi all’invio dell’atto di matrimonio, deve essere contattato tramite PEC di risposta a quella inviata, con l’espresso richiamo alle disposizioni della circolare n.25/2011.

Ove il Consolato non fosse in grado di adempiere, l’atto di matrimonio risulta intrascrivibile.

Naturalmente, come suggerisce il Ministero dell’Interno, i coniugi potrebbero (ove lo trovassero più conveniente) presentarsi di persona a firmare la richiesta presso il vostro ufficio o conferire delega ad una terza persona per farlo al loro posto.

22 Aprile 2025

Dott.ssa Roberta Mugnai

 

Parole chiave: trascrizioni, matrimonio, procura

Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3752, sintomo n. QD3788

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