Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiIn caso di abbandono di rifiuti non pericolosi su un'area privata, è corretto emettere immediatamente un'ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06, imponendo ai proprietari di ripristinare lo stato dei luoghi, oppure è preferibile anticipare tale ordinanza con una diffida da parte dell'Ufficio Ecologia per sollecitare la rimozione prima di procedere con l'ordinanza stessa? Nel caso di rifiuti pericolosi invece si procede subito con ordinanza? Quale è l'iter corretto?
Per i casi prospettati nell’ambito del quesito, sulla base della normativa applicabile (cfr. artt. 192 e 210 del TUA, e sentenze Consiglio di Stato Sez. IV n. 10433/2022 sull’obbligo di prevenzione e Sez. V n. 4061/2008 sulla responsabilità non oggettiva), un possibile iter da poter seguire è il seguente, distinto in base alla natura del rifiuto.
In particolare, per i rifiuti non pericolosi, l’art. 192 D.lgs. 152/2006 impone al Sindaco di adottare un’ordinanza di rimozione solo dopo aver svolto accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati, per verificare l’imputabilità, a titolo di dolo o colpa, del proprietario o del detentore. Al riguardo, la diffida è uno strumento utile per comunicare l’avvio del procedimento, consentire al proprietario di rimuovere spontaneamente i rifiuti, evitando l’adozione di misure coercitive nonché per soddisfare il principio del giusto procedimento (art. 7 della Legge 241/1990). Se la diffida, poi, dovesse contenere un termine per presentare memorie, specificando le possibili violazioni, la stessa potrebbe valere anche come comunicazione di avvio del procedimento.
Per i rifiuti pericolosi, l’ordinanza del Sindaco potrebbe essere adottata senza una diffida preliminare, soprattutto ove sussistano rischi ambientali o sanitari immediati, violazioni gravi che richiedono interventi urgenti. In tali casi, la ratio della tutela ambientale e del principio di precauzione ambientale prevale sulle formalità procedurali, purché sia rispettato il contraddittorio successivo.
Ciò detto, è noto che il proprietario è obbligato alla rimozione solo ove sia dimostrata la sua colpa (ad esempio mancata recinzione, assenza di cartelli di divieto e così via); in assenza dell’accertamento di una responsabilità soggettiva, l’ordinanza sarebbe illegittima.
22 aprile 2025
Avv. Elena Conte
Parole chiave: abbandono rifiuti non pericolosi, area privata, diffida, ordinanza del Sindaco
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3426, sintomo n. QS3496
Istat – 3 giugno 2025
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 19 maggio 2025
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