La soppressione dello “stato di alterazione psico-fisica” dall’art. 187 C.d.S. finisce alla Consulta

Analisi della questione di legittimità costituzionale della modifica

Servizi Comunali Artt. 186-187 CdS Attività di controllo Codice della strada Sanzioni
di Piccioni Fabio
24 Aprile 2025

 

Il quadro ordinamentale 

Nell’originaria formulazione l’art. 187 C.d.S. poneva il divieto di guidare qualsiasi veicolo in stato di alterazione psico-fisica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope che rendono pericolosa la guida, stante l’induzione di alterazioni delle funzioni cognitive-percettive-comportamentali in grado di influenzare attenzione, concentrazione e adeguatezza di riflessi agli stimoli, indispensabili alla sicurezza della circolazione.

Si tratta di un reato comune di pericolo, teso a salvaguardare l’incolumità degli utenti della strada, che può essere commesso da qualsiasi conducente a prescindere dal veicolo che sta guidando.

La fattispecie risultava integrata dalla concorrenza di due elementi qualificanti: da un lato, lo “stato di alterazione”, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante una condotta di pericolo per la sicurezza stradale; dall’altro, l’accertamento tramite analisi di laboratorio della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze (stupefacenti o psicotrope), a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nel soggetto (in tal senso, Corte Cost., 27/7/2004, n. 277).

Quindi, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 era necessario non soltanto l’accertamento del dato storico dell’avvenuto uso di stupefacenti, ma anche del nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione delle condizioni psico-fisiche dell’assuntore durante la guida.

Tale complessità probatoria si impone a garanzia dell'imputato, in quanto le tracce delle sostanze permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo anche in relazione a un soggetto che, avendo assunto sostanze giorni addietro, non si trova al momento della guida del veicolo in stato di alterazione. 


Il nuovo reato di “guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”

L’art. 1 c. 1 lett. b) L. 25 novembre 2024 n. 177, recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha innovato in modo consistente la disciplina sanzionatoria dell’art. 187, prevedendo un pacchetto di ben 11 modifiche.

Per quanto qui rileva, nella rubrica e nei commi 1 e 1-bis, il reato è riformulato mediante la soppressione della locuzione “in stato di alterazione psico-fisica” e la tipizzazione della guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti. 

In sostanza, al fine di superare la dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione, il nesso causale viene sostituito dal nesso meramente cronologico.

In merito, fin da subito, si era rilevato un fondato dubbio sulla portata della nuova formulazione che, nell’eliminare la verifica dello stato di alterazione, limitandosi a richiedere il mero accertamento del dato storico dell’avvenuto uso di sostanze, anche psicotrope, potrebbe arrivare a consentire - nonostante l’inoffensività della condotta - la punizione anche di chi, a distanza di tempo, abbia assunto sostanze o farmaci a seguito di regolare prescrizione medica. 

Il dubbio appare ulteriormente amplificato dalla sostituzione del comma 2 di entrambi gli artt. 589-bis e 590-bis c.p., relativi all’omicidio e alle lesioni stradali, che nel mantenere il riferimento allo “stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”, si limita a eliminare il richiamo all’art. 187 C.d.S. 

Ne deriva una difformità di verifica della condotta censurata tra codice penale e codice della strada: per rispondere dell’ipotesi di delitto di evento contro la vita, non sarà sufficiente l’integrazione della (nuova versione della) contravvenzione di pericolo contro l’incolumità pubblica, ma si dovrà continuare a dimostrare anche l’effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente.

In merito, si ricorda che l’impostazione data dal legislatore all’ipotesi aggravata di cui al citato comma 2, grazie allo specifico richiamo costruito sul proprium della fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 187 C.d.S., integra un’ipotesi di reato complesso ai sensi dell'art. 84 c. 1 c.p. 

L’attuale eliminazione del riferimento all’art. 187, che spacca la “complessità” del reato, comporta la riaffermazione della sussistenza del concorso materiale di reati quando l’omicida stradale che guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti, non risulti anche in quel momento in stato di alterazione psico-fisica. 

La novella sembra, quindi, altamente a rischio di censura di incostituzionalità, non foss’altro perché contraria ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza, laddove pretende di punire allo stesso modo fatti diversi - nella specie, alla mera ipotesi di guida dopo aver assunto sostanze, viene parificata quella di guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze.  
E tanto è accaduto a distanza di appena 4 mesi dall’entrata in vigore della riforma. 


Il caso

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Pordenone esercitava l'azione penale chiedendo l’emissione di decreto penale di condanna in ordine al reato di cui all'art. 187 c. 1 e 1-bis C.d.S. per guida del veicolo dopo aver assunto sostanze stupefacenti di tipo oppiacei, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.

Contestualmente, osservato che la nuova fattispecie di cui all'art. 187 C.d.S. nella quale è stato eliminato ogni riferimento allo "stato di alterazione'', si pone in contrasto con i parametri costituzionali, chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale
Il G.I.P. ha provveduto in conformità, rilevando quanto segue. 


Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale

Osserva il giudice che il testo del nuovo art. 187 C.d.S. ha comportato un effetto espansivo della norma incriminatrice, in ragione della sopravvenuta irrilevanza, ai fini dell'applicazione della sanzione penale, di ogni accertamento inerente all'incidenza che la pregressa assunzione di sostanze può avere in relazione alla capacità di guida del soggetto agente e alla sua qualificazione in termini di pericolosità. 

Tale scelta legislativa - che non consente un’interpretazione costituzionalmente orientata che impedisca di addivenire a un’illegittima riproposizione dello stato di alterazione che il legislatore del 2024 ha inteso eliminare - si pone in contrasto con i canoni di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), di tassatività, determinatezza e offensività (art. 25 c. 2 Cost.), nonché con la finalità rieducativa della pena (art. 27 c. 3 Cost.).


Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

Con riferimento all'art. 3 Cost., il contrasto con la norma costituzionale va analizzato singolarmente sulla base di tre profili. 

Ragionevolezza

Appare manifestamente irragionevole e iniquo ritenere sufficiente, ai fini della penale responsabilità, la mera positività del soggetto a una determinata sostanza stupefacente, senza effettuare alcuna indagine sugli effetti relativi alla capacità di guida, poiché in tal modo si sanziona anche la condotta del soggetto che, non riportando alcuna sintomatologia ricollegabile all'avvenuta assunzione, si pone alla guida senza provocare alcun pericolo di lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Infatti, non può più operarsi alcuna distinzione tra la condotta di guida tenuta da parte di un soggetto in stato di effettiva alterazione psicofisica, e quella posta in essere da un soggetto che si ponga alla guida dopo aver assunto sostanze che, seppur rilevabili mediante accertamento tossicologico, in ragione del tempo trascorso o della loro inidoneità a determinare uno stato di alterazione, non producano alcun effetto.

L'eliminazione del requisito dello stato di alterazione psicofisica, inoltre, presupponendo in via assoluta un giudizio di maggiore pericolosità alla guida del soggetto che ha assunto sostanze stupefacenti o psicotrope rispetto al soggetto non assuntore, ha determinato l'effetto di trasformare l'illecito di cui all'art. 187 C.d.S. da reato di pericolo concreto a reato di pericolo astratto, senza che l'anticipazione della tutela penale conseguente a tale trasformazione risulti ancorata a una giustificazione causalmente fondata sul criterio del "ciò che accade solitamente".


Proporzionalità 

La scelta legislativa di ricorrere indistintamente alla sanzione penale nei confronti di tutti coloro che si pongano alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti - a prescindere dal dato temporale della consumazione e dagli effetti che ne sono concretamente derivati - deve qualificarsi come sproporzionata, in quanto si fa ricorso a uno strumento eccessivamente afflittivo, non strettamente indispensabile e, nei casi di condotta neutra rispetto al pericolo di lesione del bene giuridico protetto, addirittura inutile rispetto allo scopo di tutela perseguito. 


Uguaglianza

La previsione comporta l'assoggettamento a trattamento differente di situazioni uguali e, al contempo, l'assoggettamento al medesimo trattamento di situazioni diverse.

Da un lato, viene in rilievo l'ingiustificata disparità di trattamento tra il mero assuntore di sostanze che sia abile alla guida e qualsiasi altro soggetto. 

Dall’altro, l’assoluta irrilevanza del requisito dell'alterazione psicofisica comporta l'applicazione della medesima sanzione tanto al conducente in effettivo stato di alterazione, quanto a quello idoneo alla guida, finendo per condurre a una parificazione indiscriminata di situazioni eterogenee: la condotta neutra del conducente che, pur avendo
precedentemente assunto sostanze stupefacenti, si ponga alla guida in stato di lucidità, viene assimilata alla negligenza attribuibile a chi circola sulla pubblica via, non curandosi del proprio stato di alterazione psicofisica.


Con riferimento all'art. 25 c. 2 Cost., sussiste la violazione del principio di legalità sotto il profilo della tassatività e della determinatezza della fattispecie: l'attuale formulazione dell'art. 187 C.d.S., non seleziona adeguatamente le condotte penalmente rilevanti, fornisce una chiara indicazione ai consociati in ordine all'esatta linea di confine fra l'area di illiceità e quella di liceità penale. 

L'assenza di requisiti ulteriori rispetto alla mera assunzione finisce, pertanto, per esporre chi abbia assunto sostanze stupefacenti o psicotrope a uno stato di obiettiva, insuperabile
incertezza circa la rilevanza penale della sua condotta di guida, non essendovi parametri cui fare riferimento per orientare le conseguenze della propria condotta.

Sussiste, altresì, la violazione del principio di offensività e materialità del fatto, poiché la soppressione del requisito dello "stato di alterazione", nell’abbandonare la logica della lesione del bene giuridico tutelato per abbracciare una logica improntata al c.d. "diritto penale d'autore", comporta l'incapacità della norma di selezionare quelle condotte realmente idonee a ledere il bene giuridico della tutela della sicurezza stradale e dell’incolumità degli utenti.

Se, infatti, la necessità di accertare la sussistenza dello stato di alterazione richiedeva di accertare che la condotta del soggetto rappresentasse un pericolo per l'incolumità degli utenti della strada, la sua soppressione imposta una contravvenzione fondata su una presunzione di maggior pericolosità alla guida del soggetto assuntore rispetto al non assuntore, senza possibilità di valorizzare altri elementi - rispetto alla positività - per valutare in concreto la condotta tenuta. 

Con riferimento all'art. 27 c. 3 Cost., la sanzione apprestata a fronte di un fatto inoffensivo priva la pena della sua finalità rieducativa, poiché un assetto sanzionatorio sproporzionato non risulta avvertibile come "giusto" dal reo e, conseguentemente, non getta le basi per alcun percorso rieducativo.


Conclusioni 

Alla luce di quanto sopra, il G.I.P. di Pordenone, con ordinanza dell’8/4/2025, ha investito la Consulta della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 c. 1 lett. b) n. 1 e 2 L. 25/11/2024, n. 177, nella parte in cui ha soppresso le parole in stato di alterazione psico-fisica dall'art. 187 cc. 1 e 1 bis C.d.S., con conseguente reviviscenza della formulazione ante riforma.
 


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