Principio contabile applicato 4.2 per il punto 3.3 relativo all'accantonamento dell'FCDE calcolato nel conto di bilancio

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
13 Aprile 2018

Una cliente ci ha fatto notare che il principio contabile allegato 4.2 al punto 3.3 riporta:

[...] Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell’avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.[...]

Teoricamente, facendo noi calcolare l'accantonamento fcde con il metodo puntuale, già calcoliamo l'importo sui residui attivi effettivi che l'ente riporta a residui, come deve essere effettuato quindi questo accantonamento? deve essere imputato come accantonamento del calcolo dell'avanzo una quota decurtata di questi accertamenti stralciati?

non è che questa parte del principio contabile si riferisce al tipo di accantonamento previsto dalla normativa sempre al punto 3.3 come

 

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce

- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.

 

Al momento la procedura non permette lo stralcio automatico, bisogna prevederlo?

 


 

 
Risposta

Nel caso preso in considerazione dal quesito siamo in presenza di una formulazione sicuramente non chiarissima del principio contabile n. 4/2, che può dare adito - come in effetti è avvenuto - a letture non corrette e fuorvianti.

A parere del sottoscritto lo stralcio del principio contabile riportato nel quesito non va riferito alle operazioni da effettuare in occasione del rendiconto (determinazione dell’avanzo e delle componenti - tra cui il FCDE - in cui lo stesso è articolato) ma alle verifiche che debbono effettuarsi in corso di esercizio, dopo l’approvazione del rendiconto (verifica degli equilibri di bilancio ex art. 193 del TUEL, fa effettuarsi almeno a luglio ma che può essere effettuata anche in altri momenti).

E’ in tali occasioni che, a fronte della dichiarazione di inesigibilità di un residuo attivo (normalmente ricompreso nel “monte” dei residui, considerati di difficile realizzazione, posto a base del calcolo per la determinazione del FCDE), si procede alla riduzione del FCDE medesimo per lo stesso importo del credito dichiarato inesigibile: così facendo non si ha un peggioramento della situazione finanziaria complessiva dell’Ente, in quanto il minor credito, derivante dalla mancata realizzazione del residuo inesigibile, viene compensato con l’utilizzo di una quota di pari importo del fondo; ovviamente in tali ipotesi il principio contabile prevede il conseguente obbligo di verificare la congruità del fondo stesso([1]), comportante la rideterminazione dell’importo di detto fondo al fine di renderlo idoneo alla sua funzione di garanzia a copertura di eventuali mancati introiti in conto residui attivi.

In occasione del rendiconto invece va determinato l’importo del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione, utilizzando alternativamente uno dei due metodi ammessi:

a) quello ordinario, che prevede la applicazione, nei riguardi del “monte” dei residui attivi conservati e considerati di difficile realizzazione, del complemento a 100 della media del rapporto tra incassi (in conto residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ciascuno degli ultimi cinque esercizi: è evidente che in questo caso non avrebbe senso parlare di riduzione del fondo a fronte di eventuali residui dichiarati inesigibili, in quanto gli stessi - proprio perché inesigibili - con il rendiconto vengono cancellati dalle scritture finanziarie, e quindi NON sono ricompresi nel “monte” dei residui, considerati di difficile realizzazione, che viene utilizzato come base del calcolo per la determinazione del fondo stesso;

b) quello “semplificato”, attualmente previsto transitoriamente fino all’esercizio 2018, che viene determinato sommando al FCDE determinato al 31/12 dell’esercizio precedente - e quindi risultante al successivo 1° gennaio - l’importo definitivamente accantonato nel bilancio dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto; in questo caso però l’importo del FCDE risultante al 1° gennaio deve essere ridotto dell’importo corrispondente agli utilizzi del fondo stesso effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti che vengono eliminati con il rendiconto stesso, e ciò per l’evidente motivo che l’importo del FCDE risultante al 1° gennaio era stato quantificato tenendo conto ANCHE del credito che viene ora cancellato, e non avrebbe senso mantenere nel fondo stesso una quota di risorse a garanzia di un credito che non è più di difficile esazione, ma che non sussiste più in quanto è stato addirittura cancellato.

A questo proposito si segnala che con una recente decisione della Corte dei Conti (Sezione di Controllo dell’Umbria n. 34 del 28 febbraio 2018) - che al sottoscritto appare assolutamente condivisibile - è stato affermato che detta riduzione del fondo, da effettuarsi a rendiconto in conseguenza dello stralcio di residui attivi, deve essere fatta non già in misura pari al credito che si elimina (come peraltro potrebbe erroneamente dedursi dalla infelice formulazione del principio contabile sopra riportato) ma nella misura effettivamente accantonata nel fondo a fronte del credito che si elimina, in quanto il credito che viene stralciato dal rendiconto era rappresentato nel FCDE non per l’intero suo ammontare ma solo per una quota, corrispondente appunto alla percentuale calcolata ai sensi del medesimo principio contabile (il complemento a 100).

 

Dott. Ennio Braccioni 12 aprile 2018     

 

([1]) L’inciso “A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi ...” non va inteso come riferito al provvedimento riguardante il riaccertamento ordinario dei residui, che come noto è effettuato dalla Giunta con un’unica deliberazione, ma si riferisce, a mio parere, ai provvedimenti con cui si prende atto della inesigibilità di uno o più residui attivi e che possono essere adottati, dopo la approvazione del rendiconto, nel corso dell’esercizio.

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