Acquisto cittadinanza italiana di figli minori conviventi con genitore naturalizzato italiano nati all'estero, alla luce del DL 36/2025

Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola

Quesiti
di Piola Tiziana
05 Maggio 2025

Il nuovo Decreto Legge 28 marzo 2025 n. 36 introduce un nuovo art. 3 bis alla Legge n. 91/1992 e pone una deroga anche all'art. 14 della medesima legge, “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.

I figli minori conviventi con genitore naturalizzato italiano se nati all'estero non acquistano più la cittadinanza italiana?

Risposta

AGGIORNAMENTO DEL 9 GIUGNO 2025

L'articolo 3-bis della legge 91/1992 deroga l'articolo 14, questo significa che prima dell'applicazione dell'articolo 14 si devono verificare almeno una delle condizioni previste dall'articolo 3-bis nel caso in cui il minore sia nato all'estero ed abbia la cittadinanza straniera.

Nel caso in cui, quindi, che:

  • il minore sia nato all’estero,
  • sia in possesso di altra cittadinanza,
  • e il genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana NON abbia maturato almeno due anni di residenza continuativa in Italia dopo l’acquisto della cittadinanza e prima della nascita o adozione del figlio, (la trasmissione della cittadinanza avverrebbe in questo caso per iure sanguinis)

non è possibile attribuire la cittadinanza italiana al minore ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 91/1992.

Tale esclusione discende dal fatto che:

  • sicuramente il minore possiede un'altra cittadinanza altrimenti non applicheremmo l'articolo 14
  • il genitore non può aver maturato 2 anni di residenza già come cittadino italiano prima della nascita del figlio, poiché l'applicazione dell'articolo 14 prevede che il figlio sia già nato e possa acquistare la cittadinanza al momento del giuramento del genitore

Quindi è possibile l'applicazione dell'articolo 14 nella (sua nuova formulazione) solo nel caso in cui il minore straniero sia nato in Italia e DEVONO sussistere le seguenti condizioni:

  • Il figlio minore straniero deve essere residente legalmente in Italia da almeno due anni continuativi al momento in cui il genitore acquista o riacquista la cittadinanza;
  • Se il minore ha meno di due anni, deve essere residente continuativamente dalla nascita;
  • se è presente la condizione della residenza allora occorre accertare il requisito della convivenza con il genitore che acquista la cittadinanza

 

Disciplina transitoria

Gli Ufficiali di stato civile dovranno applicare la seguente distinzione temporale:

  • Se il genitore ha acquisito o riacquista la cittadinanza entro il 27 marzo 2025, si applica la disciplina previgente art 14 della legge 91/1992 (bastava la convivenza, senza vincolo di residenza).
  • Se il genitore ha acquisito o riacquista la cittadinanza dal 28 marzo al 23 maggio si applica il DL n. 36/2025 (se il genitore non è nato in Italia, oppure non è stato residente come cittadino italiano due anni prima della nascita del figlio – impossibile -, il figlio non acquista la cittadinanza)
  • Se il genitore acquista o riacquista la cittadinanza a partire dal 24 maggio 2025, si applica la nuova disciplina: il figlio dovrà essere residente da almeno due anni o dalla nascita se ha meno di 2 anni, oltre ad essere convivente con il genitore.

sempre ché sussistano le condizioni di cui all'articolo 3-bis della legge 91/1992.

 

ATTENZIONE

IL Ministero dell'interno ha fornito un parere ad un Comune in parte diverso quindi si attende una circolare specifica sul tema in quanto a differenza di quanto disciplina la norma sembrerebbe che, se si verificano contestualmente i seguenti presupposti:

  • residenza legale in Italia del genitore prima della nascita del figlio;
  • residenza legale e convivenza del minore con il genitore naturalizzato da almeno due anni alla data della naturalizzazione;
  • prosecuzione della residenza del genitore per almeno due anni successivamente alla naturalizzazione,

il minore può comunque essere considerato che possa acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 14 L. 91/1992 seppur nato all'estero ed avente altra cittadinanza.

Di quest'ultima disposizione tuttavia non si ha ancora la contezza.

 

9 Giugno 2025

Dott.ssa Tiziana Piola

Il nuovo Decreto Legge 28 marzo 2025 n. 36 introduce un nuovo art. 3 bis alla Legge n. 91/1992 e pone una deroga anche all'art. 14 della medesima legge, “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.

I figli minori conviventi con genitore naturalizzato italiano se nati all'estero non acquistano più la cittadinanza italiana?

In base all'articolo 3-bis della legge 91/1992 non si considera mai acquisita la cittadinanza italiana da parte di chi è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore del presente articolo, se possiede un’altra cittadinanza, salvo nei seguenti casi:

  • un genitore o adottante, cittadino italiano è nato in Italia;
  • un genitore o adottante, cittadino italiano ha vissuto in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita o adozione;
  • un nonno o nonna (ascendente di primo grado) dei genitori o adottanti, cittadini italiani è nato in Italia.

Conseguentemente occorre che il minore non solo sia nato all'estero, ma possegga anche altra cittadinanza straniera ed il genitore sia cittadino italiano nato in Italia oppure che sia stato residente in Italia da cittadino italiano almeno 2 anni prima della nascita del figlio, ma in questo caso la cittadinanza verrebbe attribuita per articolo 1 della legge 91/1992, in quanto il padre è già italiano alla nascita del figlio.

Pertanto, in base al decreto-legge n. 36/2025 che ha introdotto l’articolo 3-bis nella legge n. 91/1992, i figli minori di persone che acquistano la cittadinanza italiana — indipendentemente dalla modalità di acquisto di queste ultime (ad esempio nono solo per naturalizzazione, ma anche ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’art. 2, comma 2, o per riacquisto ai sensi dell’art. 13) — non acquistano automaticamente la cittadinanza italiana se sono nati all’estero e sono in possesso di un’altra cittadinanza.

Si specifica che si è in attesa dell’eventuale conversione in legge del decreto-legge n. 36/2025, prevista entro la fine di maggio 2025.

30 Aprile 2025

Dott.ssa Tiziana Piola

 

Parole chiave: cittadinanza, minori, estero, DL 36/2025

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