Il termine per presentare la dichiarazione slitta al 28 giugno 2025
Servizi Comunali Rifiuti Tutela ambientale
M.U.D. 2025: il termine per la presentazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura slitta dal 30 aprile al 28 giugno 2025
È stato pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2025, il dpcm 29 gennaio 2025, recante: “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025”.
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.) è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell'anno precedente.
Il nuovo dpcm sostituisce integralmente, con relative nuove istruzioni, il M.U.D. allegato al dpcm del 26 gennaio 2024.
Il medesimo, all’articolo 1, comma 2, prevede che esso sia presentato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per il territorio in cui è insediata l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, entro il 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono, invece, presentare il M.U.D. alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio ha sede la sede legale dell’impresa cui la dichiarazione si riferisce. Deve essere presentato un M.U.D. per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.
In deroga all’articolo 1 del dpcm 17 dicembre 2021, l’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, stabilisce: «Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto».
Considerato che il dpcm 29 gennaio 2025 è stato pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2025, il termine per la presentazione della dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 70/1994, slitta dal 30 aprile 2025 al 28 giugno 2025 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. del citato decreto).
Il dpcm 29 gennaio 2025 contiene i seguenti quattro allegati, la cui pubblicazione è stata demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica:
II M.U.D. è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento.
L’Allegato 1 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti comunicazioni:
Le modifiche introdotte dal M.U.D. 2025
La struttura del nuovo modello non ha subito variazioni radicali. Le modifiche apportate al modello vigente si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative.
Si riportano di seguito le modifiche introdotte nel Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l'anno 2025.
È stato introdotto nella scheda Materiali Secondari (Scheda MAT) il campo Ammendante compostato con fanghi (acf), in relazione al fatto che tale tipologia è espressamente prevista dal d.lgs. n. 75/2010 tra gli ammendanti prodotti a partire da rifiuti attraverso processi di tipo biologico.
Nell’Allegato 1 istruzioni compilazione modello unico dichiarazione ambientale sono state aggiornate le seguenti parti:
Alla Comunicazione rifiuti Urbani e raccolti in convenzione – Scheda CG sono state apportate alcune integrazioni e corretti alcuni refusi al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA e sono state introdotti i nuovi riferimenti normativi subentrati.
Sono state apportate integrazioni alle ISTRUZIONI, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle schede implementate, nonché aggiornamenti rivolti alla correzione di errori formali o di errori nelle procedure di compilazione.
Le modifiche proposte sono essenzialmente finalizzate a rendere la dichiarazione coerente con le disposizioni normative o, nel caso della dichiarazione relativa ai costi di gestione dei servizi di igiene urbana, con le indicazioni derivanti dalle delibere ARERA.
La presentazione del M.U.D. mediante invio telematico alla Camera di Commercio
La trasmissione avviene esclusivamente tramite il sito. L'utente deve registrarsi tramite la procedura di registrazione disponibile sul sito stesso.
I soggetti già registrati negli anni precedenti potranno utilizzare le credenziali in loro possesso. Per le nuove registrazioni è obbligatorio il “Sistema pubblico di identità digitale” (Spid); in alternativa la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns).
Invariata la possibilità dell'estrazione dei dati dal gestionale dell'utente:
La seconda fase comprende invece la firma del file e la sua spedizione via telematica che deve avvenire esclusivamente tramite il portale.
I soggetti obbligati alla presentazione del M.U.D. 2025 - Rifiuti
Ai sensi dell’articolo 189, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono soggetti alla presentazione del M.U.D., secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70:
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione:
I soggetti obbligati alla presentazione del M.U.D. 2025 – Comunicazione Veicoli fuori uso
I soggetti tenuti alla presentazione del M.U.D. – Comunicazione Veicoli fuori uso - individuati dall’articolo 7, comma 2 bis, e dall’articolo 11, comma 3, d.lgs. n. 209/2003, per i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono coloro che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche altri veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 209/2003 dovrà:
I soggetti che effettuano esclusivamente l’attività di trasporto di veicoli fuori uso dovranno presentare la Comunicazione Rifiuti.
I soggetti obbligati alla presentazione del M.U.D. 2025 – Comunicazione Imballaggi
1. Sezione Consorzi
I soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 189 comma 3, d.lgs. n. 152/2006, alla presentazione della Comunicazione Imballaggi - Sezione Consorzi, sono individuati dall’articolo 220, comma 2, del medesimo decreto:
comunicano annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.
I soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lett. a) e c), d.lgs. n. 52/2006, inviano contestualmente la comunicazione al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI).
II CONAI comunica i dati relativi alle borse di plastica in materiale Ieggero immesse sul mercato ai sensi dell’articolo 220-bis, d.lgs. n. 152/2006.
2. Sezione Gestori rifiuti di imballaggio
Sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi - Sezione gestori di rifiuti di imballaggio, gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV, d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche intercorse.
I soggetti obbligati alla presentazione del M.U.D. 2025 – Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
La comunicazione relativa ai RAEE riguarda gli obblighi e i soggetti previsti dall’articolo 19, comma 6, d.lgs. n. 49/2014 e successive modificazioni.
Sono tenuti alla compilazione tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 49/2014.
I R.A.E.E. che rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 49/2014 sono quelli derivanti dalle seguenti categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche:
La Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito.
I soggetti obbligati alla presentazione del M.U.D. 2025 – Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione sono individuati dall’articolo 189, comma 5, d.lgs. n. 152/2006.
I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.
Inoltre, i Comuni devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta così come individuati dall’articolo 12, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 49/2014. Tra i soggetti tenuti alla presentazione della compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, rientrano anche i soggetti che per effetto dell'articolo 198, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (articolo 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche, che devono compilare alcune parti della Comunicazione Rifiuti Urbani, in particolare il "modulo RT-non Pub" (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta).
La Comunicazione Rifiuti Urbani va compilata esclusivamente tramite il sito.
La trasmissione della Comunicazione può̀ essere effettuata:
I soggetti obbligati alla presentazione del M.U.D. 2025 – Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
In base all’articolo 29, comma 6, d.lgs. n. 49/2014, i produttori si impegnano a comunicare i dati contenuti nell’allegato X al medesimo decreto al fine di consentire al Comitato di vigilanza e controllo l’elaborazione delle quote di mercato di cui all’articolo 35, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 49/2014.
L’articolo 6 del dm 185/2007 prevede che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 70/1994, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge.
È tenuta alla presentazione della suddetta Comunicazione, la persona fisica o giuridica che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 49/2014:
Inoltre, nel caso in cui i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderiscano a sistemi di gestione collettiva, tali sistemi possono comunicare, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, dm n. 185/2007.
La disciplina sanzionatoria in caso di omessa o incompleta comunicazione del M.U.D.
Ai sensi dell’articolo 258, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
Ai sensi dell’articolo 258, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ove le informazioni di cui al comma 1, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 260,00 a €. 1.550,00 (P.M.R. €. 516,66).
L'articolo 258, comma 7, d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che i soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, siano puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2000 a €. 10.000. Nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 26 a €. 160.
Infine, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, d.lgs. n. 209/2003, come modificato dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 119, in caso di omessa o incompleta/inesatta comunicazione (prevista dall'articolo 11, comma 3), è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 3.000 a €. 18.000 euro. Inoltre, nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica, altresì, la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.
La mancata, incompleta o inesatta presentazione della Comunicazione Apparecchiature elettriche ed elettroniche dei dati è soggetta alle sanzioni di cui all’articolo 38, comma, 2 lett. h, d.lgs. n. 49/2014, per cui il produttore che, entro il termine stabilito, non effettua l’iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000 ad €. 20.000.
All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al presente paragrafo, ai sensi dell’articolo 262, d.lgs. n. 152/2006, provvede la provincia, nel cui territorio è stata commessa la violazione.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti, ai sensi dell’articolo 263, d.lgs. n. 152/2006, sempre alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.
Visualizza la scadenza:
Istat – 3 giugno 2025
Il reato di appropriazione indebita e quello di peculato
ARERA - Deliberazione 15 APRILE 2025 176/2025/R/RIF
Risposta dell'Avv. Elena Conte
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