Regolamento sull'ordinamento comunale e degli uffici e dei servizi
Modello personalizzabile
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIl nostro regolamento di polizia mortuaria non ha previsto un paragrafo sanzioni per le violazioni alle sue norme. In questo caso si applica l'art. 7bis del d.lgs. 267/2000? Oppure non è possibile applicare alcuna norma sanzionatoria?
In materia di polizia mortuaria si rammenta che già sono previste le sanzioni dall’art. 107 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ad oggetto “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”.
Pertanto, l’applicazione dell’art. 7 bis, primo comma TUOEL n. 267/2000, è solo ed applicabile in base al paradigma della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il principio di legalità fissato dall’art. 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 si concreta in un regime di “riserva assoluta” di legge, ma l’efficacia di tale riserva – a differenza della riserva di legge assoluta prevista con riguardo all’illecito penale direttamente dall’art. 25 Cost. – non è di rango costituzionale in quanto la materia delle sanzioni amministrative sul piano costituzionale è riconducibile all’art. 23 Cost., che stabilisce solo una riserva di legge di natura relativa; essa opera sul piano della forza di legge ordinaria, con l’effetto che senza una legge che deroghi al suddetto art. 1 non è possibile l’introduzione di sanzioni amministrative mediante fonti secondarie, mentre questa possibilità ben può essere ammessa da una legge ordinaria, che la preveda in via generale o per singoli settori (Sez. 1, n. 12367 del 6 novembre 1999).
In base a questo indirizzo, dunque, un regolamento potrebbe disciplinare sanzioni amministrative solo se una legge demandasse a tale fonte tale competenza e nel rispetto degli ulteriori vincoli operativi previsti dalla legge.
Invero, “il rispetto del principio di tipicità e legalità nell’ambito dell’illecito amministrativo comporta che la fattispecie dell’illecito e la relativa sanzione non possono essere introdotti direttamente da fonti normative secondarie, pur ammettendosi che i precetti della legge, se sufficientemente individuati, possano essere integrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare” (Cass. Civ. Sez. 2, n. 7371/2009).
In particolare, l’articolo 7-bis attribuisce agli enti locali il potere di applicare sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti comunali, ma sulla base di due elementi, uno esplicito, l’altro implicito : “Salvo diversa disposizione di legge”, perché il regolamento cede sempre alla legge e sempre nel rispetto del principio di legalità (se la legge non consente ai regolamenti di considerare una fattispecie come sanzionabile, l’articolo 7-bis non può essere applicato).
In conclusione, l’art. 7 bis TUOEL non è da intendere come “norma in bianco”, attributiva ai comuni di un generalizzato potere di fissare la condotta e determinare la sanzione, atteso che l’art. 7 del d.lgs. n.267 del 2000 prevede che il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto (in termini, Cass. Civ., Sezione II Civile, ordinanza 24.10.2023, n. 29427).
30 aprile 2029
Dott. Eugenio De Carlo
Parole chiave: regolamento polizia mortuaria, sanzioni, art. 7 bis d.lgs. 267/2000
Per i clienti Halley: ricorrente n.QT1854, sintomo n. QT1930
Modello personalizzabile
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
ANAC – Delibera 14 maggio 2025, n. 225
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: