Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiAmmettiamo che i genitori si presentino con un bambino che ha una carta di identità scaduta, carta cartacea emessa da un altro comune e i genitori non abbiano più la vecchia carta del bambino.
Per emettere una nuova carta il comune di emissione deve chiedere il cartellino al comune che ha emesso la carta precedente oppure i genitori possono procedere, visto che il bambino è sempre minore, ancora una volta al riconoscimento?
Per quanto riguarda l’identificazione occorre fare riferimento all’articolo 289 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, che afferma “La carta d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sull'identità della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia. Quando la carta è richiesta da stranieri, deve essere indicata la cittadinanza del richiedente.”
L’identificazione è certamente l’operazione più importante e delicata che il funzionario comunale competente al rilascio della carta di identità è chiamato a compiere. Troppo spesso viene sottovalutata ed eseguita con eccessiva approssimazione e superficialità.
Si indicano, di seguito, le modalità standard utilizzabili per identificare il richiedente la carta di identità:
- carta di identità (anche deteriorata o scaduta purché consenta l’identificazione della persona);
- cartellino della carta di identità valida, o anche scaduta, non più in possesso del suo titolare (per smarrimento, deterioramento, furto);
- passaporto o documento equipollente (anche scaduto);
- qualsiasi documento di riconoscimento (anche scaduto);
- conoscenza diretta da parte del funzionario comunale.
I documenti scaduti o deteriorati dovranno consentire l’identificazione, con ragionevole certezza, dell’interessato.
L’identificazione a mezzo di testimoni fidefacienti è una modalità risulta particolarmente rischiosa e, pertanto, la poniamo all’ultimo posto come extrema ratio. Si tratta di una possibilità prevista dalla legge sul notariato (Legge 16 febbraio 1913, n. 89), che all’articolo 49 prevede che il notaio, in caso di mancanza di documenti “può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni”.
È quindi indispensabile che i due testimoni siano conosciuti dal pubblico funzionario incaricato del rilascio della carta.
In aggiunta, come riferiva una nota della Prefettura di Siena (prot. 6149/2011), “la responsabilità, nella circostanza di identificazione tramite testimoni, qualora si rilevi non veritiera, sarà imputabile, oltre che ad eventuali “falsi” testimoni, anche al funzionario comunale”.
Per quanto riguarda i minori, a prescindere dalla loro cittadinanza, in assenza di un documento d’identità o di riconoscimento già in possesso (carta d’identità, passaporto, permesso di soggiorno ad esempio), il riconoscimento avviene attraverso apposita dichiarazione resa al funzionario preposto al servizio da uno dei due genitori, nella qualità di esercente la potestà e quindi di legale rappresentante del minore oppure dal tutore.
Quindi, il riconoscimento dei genitori per il proprio figlio minore è sempre possibile.
2 Maggio 2025
Andrea Dallatomasina
Parole chiave: carta di identità, riconoscimento, minore
Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3769, sintomo n. QD3806Q
Risposta di Andrea Dallatomasina
Ministero dell’Interno – Circolare 16 magio 2025, n. 48
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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