Affidamento servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e necessità di presentare il conto giudiziale
Risposta del Dott. Paolo Dolci
La contabilizzazione in bilancio di tali partite da parte degli Enti locali
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La istituzione delle componenti perequative
Con propria deliberazione n. 386 del 3 agosto 2023 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), organismo indipendente istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481, ha istituito due distinte componenti perequative, espresse in euro/utenza, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani come maggiorazioni al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa corrispettiva:
Con la medesima delibera sono state altresì fissate, in sede di prima applicazione, le misure di dette componenti rispettivamente in 0,10 euro/utenza per la componente UR1 ed euro 1,5 euro/utenza per la componente UR2, nonché istituiti specifici conti nei quali gli enti locali, quali gestori delle tariffe degli utenti per il servizio di raccolta dei rifiuti, sono tenuti a riversare le due componenti perequative, conti istituiti presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), ente incaricato per conto di ARERA di gestire operativamente i conti in cui vengono riversati gli importi delle suddette componenti perequative (come stabilito dall’art. 3 della stessa delibera ARERA n. 386/2023).
Le due componenti, da inserire negli avvisi di pagamento TARI a partire dal 1° gennaio 2024, rappresentano quindi voci aggiuntive a copertura dei costi per la gestione dei rifiuti finalizzate a coprire i costi del recupero di rifiuti che non possono essere intestati ad utenti specifici e che rispondono dunque alla necessità di assorbire un costo sociale, o di ripartizione del danno ambientale, in deroga al principio “chi inquina paga”.
Modalità di contabilizzazione: la Sezione regionale di controllo per la Liguria
Da subito i comuni si sono posti il problema delle modalità da osservare per la contabilizzazione in bilancio di tali nuove partite.
L’argomento è stato affrontato anche dallo scrivente che, rispondendo ad un quesito formulato da un comune, pubblicato in questo portale in data 12 aprile 2025, aveva concluso che allo stato attuale gli importi relativi all’elemento perequativo della TARI:
Le conclusioni ora ricordate non rappresentavano - ovviamente - soltanto la personale opinione del sottoscritto, ma erano conclusioni cui si era pervenuti sulla base degli orientamenti sino ad allora conosciuti: in particolare quanto indicato dal Ministero delle Finanze (RGS-SIOPE), che in risposta ad uno specifico quesito, in data 1° luglio 2024 aveva ritenuto che: “ ….. In base alle informazioni fornite, e considerando che le componenti perequative sono somme che l’ente incassa per conto di CSEA e che devono essere versate integralmente, è più appropriato trattarle come partite di giro. Questo perché non alterano il patrimonio dell’ente ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio dell’ente locale”, considerazione che appariva altresì coerente con quanto previsto dal paragrafo 7 del principio contabile applicato n. 4/2, secondo cui i servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni realizzate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, come è appunto il caso delle suddette componenti dell’elemento perequativo.
Per quanto riguarda poi il versamento da effettuarsi a favore di CSEA, pur in presenza dei dubbi che erano stati sollevati stante la non felice formulazione del provvedimento ARERA (deliberazione n. 386/2023) che sembrava fare riferimento all’importo “bollettato” (cui sarebbe conseguito l’obbligo per il comune di anticipare il versamento a CSEA rispetto all’effettivo incasso e di calcolare il F.C.D.E. sull’importo accertato e fatturato agli utenti/contribuenti) si era precisato che questo orientamento era stato sconfessato dalla magistratura contabile (Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, delibere n. 4 e 5 del 16 gennaio 2025) secondo la quale “….. le componenti perequative istituite da ARERA con delibera n.386/2023 debbano essere riversate a CSEA sulla base delle somme effettivamente incassate dal Comune e non sulla base delle somme accertate”, con ciò confermando quanto era stato in precedenza evidenziato anche da IFEL con una nota resa pubblica in data 13 febbraio 2024.
La diversa soluzione della Sezione regionale di controllo della Lombardia
Solamente alcuni giorni dopo la pubblicazione del citato parere si è venuti a conoscenza di due distinte deliberazioni (n. 15/2025 e n. 19/2025) della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, deliberazioni che pervengono a conclusioni diametralmente opposte rispetto alle indicazioni della sezione ligure.
Mentre la deliberazione n. 19/2025 si limita a fare rinvio alle motivazioni e confermare il dispositivo della precedente deliberazione n. 15 del 23 gennaio 2025, quest’ultima, dopo aver delineato ampiamente il quadro normativo di riferimento ed esposto le motivazioni poste a sostegno del proprio orientamento, ha messo in evidenza come la questione sollevata attenga alla ripartizione tra ente locale e CSEA del rischio di una eventuale mancata riscossione delle due componenti aggiuntive, ritenendo evidente, a suo parere, che l’Autorità ha posto l’onere del rischio del mancato incasso da parte di CSEA in capo all’ente locale, il quale incorrerebbe, eventualmente, nella spesa di interessi moratori in caso di ritardi nel versamento (art. 6, punto 6.7 dell’Allegato A della delibera). La conseguenza è che l’importo da riversare a CSEA è da individuare non già in quello riscosso per le componenti perequative bensì in quello accertato, anche se non riscosso, a tale titolo, con l’ulteriore conseguenza della necessità di un adeguato accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).
La ricordata deliberazione n. 15 conclude poi con la formulazione del seguente parere:
Le conseguenze del contrasto tra le Sezioni regionali
Non è questa la sede per analizzare ed approfondire - ed eventualmente controbattere - le motivazioni e le conclusioni cui sono pervenute le due Sezioni regionali; sta di fatto che al momento si possono presentare tre diverse situazioni in cui verrebbero a trovarsi gli enti locali:
Si determina quindi per gli enti locali una condizione di incertezza con conseguente articolazione del territorio nazionale a macchia di leopardo, alla quale è necessario porre rimedio con urgenza.
Non solo: la descritta situazione di incertezza è destinata a riverberarsi anche nei riguardi di altre fattispecie di componenti perequative che, seppure non direttamente interessate dalle sopra citate pronunce, presentano le stesse problematiche; si tenga conto infatti che:
Al fine di eliminare le sopra ricordate condizioni di incertezza è auspicabile che quanto prima una qualsiasi Sezione regionale di controllo venga investita della controversa questione e che, alla luce dell’evidente contrasto interpretativo formatosi tra le Sezioni regionali ligure e lombarda, richieda l’intervento della Sezione Autonomie della Corte dei conti per la adozione di una pronuncia di orientamento generale idonea a fornire un indirizzo univoco e superare il contrasto stesso: al riguardo infatti l’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 174, convertito nella legge n. 213/2012, prevede che, al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva, la Sezione delle Autonomie adotta una delibera di orientamento alla quale tutte le Sezioni regionali di controllo sono poi tenute a conformarsi.
--> Per approfondire alcuni aspetti:
Risposta del Dott. Paolo Dolci
Ragioneria Generale dello Stato - 16 agosto 2024
Ragioneria Generale dello Stato - 15 aprile 2024
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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