Corte dei conti e componenti perequative della Tari

La contabilizzazione in bilancio di tali partite da parte degli Enti locali

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di Braccioni Ennio
05 Maggio 2025

 

La istituzione delle componenti perequative

Con propria deliberazione n. 386 del 3 agosto 2023 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), organismo indipendente istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481, ha istituito due distinte componenti perequative, espresse in euro/utenza, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani come maggiorazioni al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa corrispettiva: 

  • la componente perequativa UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; 
  • la componente perequativa UR2,a, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, che implicano interventi speciali ed urgenti. 

Con la medesima delibera sono state altresì fissate, in sede di prima applicazione, le misure di dette componenti rispettivamente in 0,10 euro/utenza per la componente UR1 ed euro 1,5 euro/utenza per la componente UR2, nonché istituiti specifici conti nei quali gli enti locali, quali gestori delle tariffe degli utenti per il servizio di raccolta dei rifiuti, sono tenuti a riversare le due componenti perequative, conti istituiti presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), ente incaricato per conto di ARERA di gestire operativamente i conti in cui vengono riversati gli importi delle suddette componenti perequative (come stabilito dall’art. 3 della stessa delibera ARERA n. 386/2023).

Le due componenti, da inserire negli avvisi di pagamento TARI a partire dal 1° gennaio 2024, rappresentano quindi voci aggiuntive a copertura dei costi per la gestione dei rifiuti finalizzate a coprire i costi del recupero di rifiuti che non possono essere intestati ad utenti specifici e che rispondono dunque alla necessità di assorbire un costo sociale, o di ripartizione del danno ambientale, in deroga al principio “chi inquina paga”.


Modalità di contabilizzazione: la Sezione regionale di controllo per la Liguria

Da subito i comuni si sono posti il problema delle modalità da osservare per la contabilizzazione in bilancio di tali nuove partite.

L’argomento è stato affrontato anche dallo scrivente che, rispondendo ad un quesito formulato da un comune, pubblicato in questo portale in data 12 aprile 2025, aveva concluso che allo stato attuale gli importi relativi all’elemento perequativo della TARI:

  • vanno contabilizzati tra le partite di giro;
  • la contabilizzazione va effettuata sulla base delle somme effettivamente incassate.

Le conclusioni ora ricordate non rappresentavano - ovviamente - soltanto la personale opinione del sottoscritto, ma erano conclusioni cui si era pervenuti sulla base degli orientamenti sino ad allora conosciuti: in particolare quanto indicato dal Ministero delle Finanze (RGS-SIOPE), che in risposta ad uno specifico quesito, in data 1° luglio 2024 aveva ritenuto che: “ ….. In base alle informazioni fornite, e considerando che le componenti perequative sono somme che l’ente incassa per conto di CSEA e che devono essere versate integralmente, è più appropriato trattarle come partite di giro. Questo perché non alterano il patrimonio dell’ente ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio dell’ente locale”, considerazione che appariva altresì coerente con quanto previsto dal paragrafo 7 del principio contabile applicato n. 4/2, secondo cui i servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni realizzate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, come è appunto il caso delle suddette componenti dell’elemento perequativo.

Per quanto riguarda poi il versamento da effettuarsi a favore di CSEA, pur in presenza dei dubbi che erano stati sollevati stante la non felice formulazione del provvedimento ARERA (deliberazione n. 386/2023) che sembrava fare riferimento all’importo “bollettato” (cui sarebbe conseguito l’obbligo per il comune di anticipare il versamento a CSEA rispetto all’effettivo incasso e di calcolare il F.C.D.E. sull’importo accertato e fatturato agli utenti/contribuenti) si era precisato che questo orientamento era stato sconfessato dalla magistratura contabile (Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, delibere n. 4 e 5 del 16 gennaio 2025) secondo la quale “….. le componenti perequative istituite da ARERA con delibera n.386/2023 debbano essere riversate a CSEA sulla base delle somme effettivamente incassate dal Comune e non sulla base delle somme accertate”, con ciò confermando quanto era stato in precedenza evidenziato anche da IFEL con una nota resa pubblica in data 13 febbraio 2024.


La diversa soluzione della Sezione regionale di controllo della Lombardia

Solamente alcuni giorni dopo la pubblicazione del citato parere si è venuti a conoscenza di due distinte deliberazioni (n. 15/2025 e n. 19/2025) della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, deliberazioni che pervengono a conclusioni diametralmente opposte rispetto alle indicazioni della sezione ligure.

Mentre la deliberazione n. 19/2025 si limita a fare rinvio alle motivazioni e confermare il dispositivo della precedente deliberazione n. 15 del 23 gennaio 2025, quest’ultima, dopo aver delineato ampiamente il quadro normativo di riferimento ed esposto le motivazioni poste a sostegno del proprio orientamento, ha messo in evidenza come la questione sollevata attenga alla ripartizione tra ente locale e CSEA del rischio di una eventuale mancata riscossione delle due componenti aggiuntive, ritenendo evidente, a suo parere, che l’Autorità ha posto l’onere del rischio del mancato incasso da parte di CSEA in capo all’ente locale, il quale incorrerebbe, eventualmente, nella spesa di interessi moratori in caso di ritardi nel versamento (art. 6, punto 6.7 dell’Allegato A della delibera). La conseguenza è che l’importo da riversare a CSEA è da individuare non già in quello riscosso per le componenti perequative bensì in quello accertato, anche se non riscosso, a tale titolo, con l’ulteriore conseguenza della necessità di un adeguato accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

La ricordata deliberazione n. 15 conclude poi con la formulazione del seguente parere:

  1. la delibera n. 386 del 3 agosto 2023 che ha introdotto le due componenti perequative UR1 e UR2 da aggiungere all’importo della TARI, ne ha anche definito le modalità di riversamento a CSEA. L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo di effettuazione dell’operazione contabile di versamento, presuppone l’interpretazione di un aspetto già oggetto di regolazione da parte di ARERA i cui provvedimenti sono impugnabili in prima istanza innanzi al Giudice Amministrativo (art. 133, co. 1, lett. l) CPA) e, successivamente, controvertibili, quanto alla loro concreta esecuzione, nelle forme contenziose ordinarie, per cui non vi può essere una pronuncia da parte di questa Sezione sullo specifico punto. Stante l’onere posto in capo al Comune, occorre comunque prevedere il riflesso sul bilancio dell’ente, sia di cassa sia di competenza, nel caso vi sia un effetto sui residui attivi a cui si deve provvedere con un adeguato accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE); 
  2. per quanto attiene alla loro contabilizzazione (se tra le entrate di parte corrente del titolo terzo o tra le partite di giro), l’attuale disciplina non prevede che le due componenti - che non sono partite di giro, in quanto non rappresentano un mero passaggio di denaro senza effetti per il bilancio del comune (come se agisse in qualità di intermediario nel riversare le somme a CSEA) - possano essere riversate a CSEA separatamente dalla TARI, per cui si determina un rapporto di accessorietà tra le voci di costo aggiuntive e la TARI che conduce all’imputazione al medesimo titolo delle stesse, secondo la classificazione fornita dall’Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011 (art. 15, comma 2). 

 

Le conseguenze del contrasto tra le Sezioni regionali

Non è questa la sede per analizzare ed approfondire - ed eventualmente controbattere - le motivazioni e le conclusioni cui sono pervenute le due Sezioni regionali; sta di fatto che al momento si possono presentare tre diverse situazioni in cui verrebbero a trovarsi gli enti locali:

  1. quelli liguri, che presumibilmente al fine di evitare rilievi dovrebbero allinearsi all’orientamento formulato dalla rispettiva Sezione regionale;
  2. quelli lombardi, che per lo stesso motivo dovrebbero conformarsi al diverso orientamento espresso dalla Sezione Lombardia;
  3. quelli delle restanti regioni, costretti a scegliere o l’uno o l’altro dei ricordati indirizzi formulati dalla magistratura contabile, con il rischio di venire successivamente sconfessati dalla propria Sezione regionale della Corte dei conti in occasione dell’esame dei rendiconti da parte della magistratura contabile.

Si determina quindi per gli enti locali una condizione di incertezza con conseguente articolazione del territorio nazionale a macchia di leopardo, alla quale è necessario porre rimedio con urgenza.

Non solo: la descritta situazione di incertezza è destinata a riverberarsi anche nei riguardi di altre fattispecie di componenti perequative che, seppure non direttamente interessate dalle sopra citate pronunce, presentano le stesse problematiche; si tenga conto infatti che:

  1. la stessa ARERA aveva già introdotto (con la delibera 6/2013 e successive modifiche) una analoga compensazione perequativa per il servizio idrico integrato (contraddistinto dalla sigla UI1) a copertura dei costi per eventi sismici, attraverso un sistema di compensazione di tipo solidaristico a carico degli utenti con onere di riversamento a CSEA da parte dei gestori del servizio idrico integrato;
  2. una ulteriore compensazione perequativa (contraddistinta dalla sigla UR3) è stata introdotta con il DPCM 21 gennaio 2025 n. 24, che ha individuato i principi e i criteri per la definizione delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato “bonus sociale per i rifiuti”, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e consistente in  una riduzione del 25 per cento della tassa sui  rifiuti  (TARI)  o  della tariffa corrispettiva per  il  servizio  di  gestione  integrato  dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, “bonus” avente decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Al fine di eliminare le sopra ricordate condizioni di incertezza è auspicabile che quanto prima una qualsiasi Sezione regionale di controllo venga investita della controversa questione e che, alla luce dell’evidente contrasto interpretativo formatosi tra le Sezioni regionali ligure e lombarda, richieda l’intervento della Sezione Autonomie della Corte dei conti per la adozione di una pronuncia di orientamento generale idonea a fornire un indirizzo univoco e superare il contrasto stesso: al riguardo infatti l’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 174, convertito nella legge n. 213/2012, prevede che, al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva, la Sezione delle Autonomie adotta una delibera di orientamento alla quale tutte le Sezioni regionali di controllo sono poi tenute a conformarsi.


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