Applicazione sanzioni ex art. 7bis della legge 267/2000 se il regolamento comunale di polizia mortuaria non le prevede
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
QuesitiSi chiede se sia possibile procedere con l’inumazione delle ceneri a terra vicino ad una salma. Nel Regolamento comunale (comune sito in Regione Veneto) non è scritto nulla così come nel DPR 285/90.
La L. 130/2001 all’art. 3, comma 1 lettera e) recita “fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;”
La L.R. Veneto 4 marzo 2010, n. 18 all’art. 49, comma 4 dispone “La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all’ articolo 30, comma 2, lettera c) o mediante interramento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all’interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.”
L’interramento o inumazione dell’urna sono operazioni cimiteriali consentite, ma tale forma di sepoltura, riguardando l’urna cineraria, invece che nella terra, è possibile all’interno di una nicchia o cavedio in cui può essere posta l’urna, solitamente metallica, in conservazione così da evitare che materiali non biodegradabili contaminino il terreno, rispettando comunque la volontà di sepoltura in terra e contemporaneamente il precetto del citato art. 75, comma 1 DPR 285/1990.
Tale modalità di collocazione dell’urna cereria dovrebbe essere disciplinata nel regolamento comunale di polizia mortuaria anche rispetto al diritto concessorio che ne consegue ed ai costi di interramento e dissotterramento.
6 Maggio 2025
Dott.ssa Lorella Capezzali
Parole chiave: inumazione, ceneri, interramento, Veneto
Per i clienti Halley: ricorrente n. QT1856, sintomo n. QT1932
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Legge Regionale Abruzzo 10 agosto 2012 n. 41
REGIONE CAMPANIA: Delibera Giunta Regionale n. 1948 del 23 maggio 2003
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