Ordinanza decadenza licenza esercizio attività (bar) senza requisiti morali da parte del socio preposto

Risposta di Ambrogio Fichera

Quesiti
di Fichera Ambrogio
09 Maggio 2025

In un Bar (snc con 2 soci) il socio legale rappresentante e preposto recede nel 2023: nessuna comunicazione in Comune, solo modifica alla camera di commercio fatta un mese fa. Il socio rimasto non ha i requisiti morali ma continua l'attività. Il comune viene a sapere solo adesso, chiede informazioni all'unico titolare, ma perviene 1 settimana fa scia di variazione societaria da snc a SAS con nuovo preposto. Cosa fare? ordinanza di decadenza licenza per esercizio attività senza requisiti morali?

Risposta

L’Articolo 4 della Legge Regionale Piemonte 29 dicembre 2006, n. 38, recante “Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande” dispone che l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59

L’Articolo 16 della legge regionale citata dispone, tra l’altro, il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, la revoca dell'autorizzazione, quando il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti morali di cui all’Articolo 4.

Il comma 5 dell’Articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010 prevede che “In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.”.

Pertanto, essendo a seguito della SCIA presentata variata la forma societaria da S.N.C. ad S.A.S. il requisito morale deve essere posseduto dal socio accomandatario, oltre che dal preposto se diverso da quest’ultimo.

Ove il socio accomandatario non fosse in possesso del requisito morale dovrebbe essere adottato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, dichiarando l’inefficacia della SCIA per mancanza di un requisito essenziale.

Resta ferma l’applicazione della sanzione prevista dall’Articolo 21, comma 1 della Legge Regionale Piemonte 38/2006, qualora venga accertato l’esercizio effettivo dell’attività di somministrazione senza il possesso dei requisiti morali.

7 maggio 2025

Dott. Ambrogio Fichera

 

Parole chiave: Parole chiave: socio legale rappresentante, preposto, requisiti morali, SCIA, decadenza, licenza

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