Recupero della anticipazione del 20% per lavori appaltati - Contabilizzazione
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
ANAC – 6 maggio 2025 (Delibera n. 91 del 3 marzo 2025)
Servizi Comunali Controllo ANACAutorità Nazionale Anticorruzione
Data:
06 maggio 2025
Dissesti idrogeologici, troppe criticità e anomalie nei lavori di consolidamento
Nell’adunanza del 3 marzo 2025, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato, con delibera n.91, le risultanze dell’istruttoria avviata in seguito alla segnalazione di presunte irregolarità nella procedura di affidamento dei lavori di consolidamento delle pareti instabili di via Estramurale ex SS 93 a Rapolla, Comune in provincia di Potenza.
Le verifiche dell’Autorità hanno evidenziato numerose criticità sotto diversi aspetti. Risalta, innanzitutto, l’improprio affidamento dell’incarico di progettazione ad un architetto per un’opera infrastrutturale – una galleria artificiale viaria – che, a norma di legge, avrebbe dovuto essere progettata da un ingegnere civile. Nella delibera sopracitata Anac ha inoltre evidenziato l’assenza di un formale parere dell’Autorità di Bacino, obbligatorio per legge e quindi necessario per il progetto esecutivo.
L’Autorità ha quindi accertato l’assenza del calcolo analitico delle prestazioni tecniche previste dal D.M. 17 giugno 2016, condizione necessaria per garantire trasparenza e corretta individuazione della procedura di gara. Ulteriore elemento di anomalia è rappresentato dalla richiesta, fatta dall’Amministrazione ai professionisti invitati, di presentare un’offerta in termini di ribasso percentuale sull’importo finanziato oppure con un’offerta migliorativa attraverso la progettazione di maggiori lavori. La delibera n.91 ha definito tale richiesta “impropria" perché, pur trattandosi di un affidamento diretto, la richiesta si pone in contrasto con il principio generale, pure espresso nel Codice dei contratti, che vieta di attribuire punteggi ad offerte migliorative che prevedono l’esecuzione di opere o servizi aggiuntivi rispetto a quelli posti in gara, nonché con i principi di proporzionalità e giusta remunerazione sanciti dall’art. 36 della Costituzione.
Infine, è stata rilevata l’errata individuazione della categoria prevalente dell’appalto (OS21 anziché OG3), potenzialmente lesiva della concorrenza, in quanto potrebbe aver escluso imprese con idonea qualificazione per la tipologia di opera in progetto.
Alla luce di quanto emerso, l’Autorità ha dunque deliberato di trasmettere gli esiti dell’istruttoria al Comune di Rapolla, al Commissario Regionale per il dissesto idrogeologico e all’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale, invitando l’Amministrazione a conformarsi puntualmente alle disposizioni normative vigenti e ai pronunciamenti di Anac.
La delibera dell'Autorità
Delibera n. 91 del 3 marzo 2025.pdf
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
ANAC – Delibera 14 maggio 2025, n. 225
Consiglio di Stato - sentenza 6/2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Parere 3 giugno 2025, n. 3525
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