Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiAlla luce del decreto correttivo del Codice degli appalti, si chiede se un contratto di appalto per lavori possa essere redatto in forma privata registrabile solo in caso d'uso, indipendentemente dall'importo al netto dell'IVA
L'articolo 18, comma 10 del nuovo Codice Appalti - decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (recante il ''Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici''), ha apportato modifiche in relazione all'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a corrispondere al momento della stipula di un contratto.
Con la risposta n. 446 del 9 ottobre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che sui contratti d’appalto, le cui procedure sono iniziate dal 1° luglio 2023, è dovuto solamente il Bollo una tantum. L’unica imposta, regolamentata dall’ultimo Codice dei contratti pubblici (Dlgs n. 36/2023), sostituisce tutti quelli richiesti in precedenza per l’espletamento di altre formalità connesse alla stipula, come la registrazione.
Nella citata risposta, “Si ritiene che in relazione alla fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall'Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall'articolo 18, comma 10”.
Non risultano novità, invece, in relazione all’imposta di registro per la quale occorre distinguere, tra le modalità consentite dall’art. 18 del Codice, quella in forma pubblica amministrativa a mezzo ufficiale rogante (nel caso degli EELL, attraverso il segretario comunale ex art. 97 TUOEL), per la quale l’imposta di registro è sempre dovuta e in misura fissa, e quella mediante scrittura privata non autenticata in relazione alla quale è prevedibile la clausola della registrazione d’uso in base alla disciplina interna all’ente in ordine a detta modalità di stipulazione. Secondo quanto previsto dal DPR 26/04/1986, n. 131 “Si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento”(art. 6 DPR cit.).
Al riguardo la Corte di Cassazione ha osservato che, alla stregua della testuale dizione del richiamato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 6, deve escludersi che il mero richiamo dell’atto non registrato in atto registrato possa configurare un’ipotesi d’uso (cfr. Cass. n. 5946/2007 in motivazione; n.16662/2020).
Nelle ipotesi di deposito dell’atto presso una Pubblica Amministrazione, il “caso d’uso” non sussiste allorché tale deposito avvenga per permettere alla stessa Amministrazione l’adempimento di una propria obbligazione legale, ovvero sia obbligatorio per legge o per regolamento.
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, anche la mera enunciazione di un atto soggetto a registrazione in “caso d’uso” in un successivo atto, soggetto invece a registrazione in termine fisso, fa sorgere l’obbligo di registrazione del primo.
Dunque, la mera enunciazione di un atto soggetto a registrazione in caso d'uso in altro atto registrato, pur non configurandosi, di per sé, come ipotesi di uso ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986, ne comporta l'assoggettamento ad imposta a prescindere dall'uso, ai sensi del successivo art. 22 (così Cass., Sez. 5, 29 gennaio 2024, n. 2684, secondo cui comunque è sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per sé stesse, e, cioè, senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico).
08/05/2025
Dott. Eugenio De Carlo
Parole chiave: contratto, appalto, forma privata, registrabile, uso, iva
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS 3445, sintomo n. QS 3515
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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