Pubblicizzazione piccoli trattenimenti occasionali nei pubblici esercizi

Risposta di Ambrogio Fichera

Quesiti
di Fichera Ambrogio
10 Maggio 2025

È corretto stabilire che i piccoli trattenimenti occasionali nei pubblici esercizi, per non ricadere nell'ambito del TULPS, oltre che complementari e non comportare l'aumento dei prezzi, non devono essere pubblicizzati? Da dove discende tale principio, visto che non è esplicitato nemmeno nella circolare Min. Int. I 0002622.22-02-2013?

Risposta

Per rispondere al quesito occorre partire dalla circolare Ministero dell’Interno n. 51 del 15/02/1951, che, all’Articolo 16, detta la definizione di “locale di pubblico spettacolo” e dalla Circolare n. 52, prot. n. 30431/4101 del 20/11/1982, che, al punto 4, precisa che “Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità e il buon costume (articoli 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.).”.

Partendo da queste definizioni la dottrina ha da molto tempo elaborato quelli che vengono definiti “indici presuntivi del pubblico spettacolo”, cioè condizioni in presenza delle quali si può ritenere che un evento sia da ritenersi come rientrante nella categoria del pubblico spettacolo. Applicando i suddetti indici alla fattispecie oggetto del quesito si può ritenere che la pubblicizzazione dell’evento verso una moltitudine indifferenziata di persone costituisca sicuramente un indice presuntivo che si è in presenza di attività di “pubblico spettacolo”.

Si deve concludere quindi che i piccoli spettacoli musicali occasionali effettuati nei pubblici esercizi di somministrazione, complementari alla medesima attività e senza modifiche alla disposizione dei locali e delle attrezzature, senza pagamento di prezzo o maggiorazione del prezzo delle consumazioni e senza pubblicizzazione verso un pubblico indifferenziato di persone non rientrano nella categoria dei pubblici spettacoli.

8 maggio 2025

Dott. Ambrogio Fichera

 

Parole chiave: piccoli trattenimenti occasionali, pubblici esercizi, pubblicizzazione

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