Errata contabilizzazione di un mutuo

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
12 Maggio 2025

Contabilizzazione connessione mutuo giroconto.

Nel 2024 il mutuo che mi é stato concesso a titolo 6, ma non ho previsto il capitolo al titolo 3 della spesa depositi bancari. Come posso fare per sistemare la situazione? Posso prevedere nel 2025 e girocontare ora?

 

Risposta

Da quanto esposto sembra di poter dedurre che l’importo del mutuo, concesso nel 2024 per il finanziamento di una spesa di investimento prevista nello stesso esercizio, sia stato conservato come residuo attivo al titolo 6.

In tale situazione si ritiene di dover rispondere negativamente al quesito proposto: infatti la eventuale effettuazione odierna delle operazioni contabili di compensazione finanziaria, mediante emissione di reversale (in conto residui) e di mandato di pari importo (in conto competenza 2025) e conseguente accertamento di entrata al titolo 5 nel bilancio 2025, determinerebbe uno sfasamento contabile con evidente contrasto con il principio della annualità del bilancio, in quanto una spesa di investimento iscritta nel bilancio 2024 risulterebbe finanziata da un accertamento registrato nell’esercizio 2025.

Tanto premesso, si osserva che il credito del comune per un mutuo stipulato ma ancora da erogare è rappresentato, nell'ordinamento contabile armonizzato, non da un residuo attivo del titolo 6 (accensione di prestiti), ma da un residuo attivo del titolo 5 (entrate da riduzione di attività finanziarie): di conseguenza il residuo attivo conservato al titolo 6 risulta non correttamente classificato, e deve essere reimputato al titolo 5.

Detta operazione si sarebbe potuta - e dovuta - effettuare in sede di riaccertamento ordinario dei residui relativo all’esercizio 2024, in occasione del quale gli enti debbono verificare, tra l'altro, anche la corretta classificazione dei residui secondo il piano dei conti: infatti la delibera di giunta che approva il riaccertamento deve includere anche " ... i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione " (si veda al riguardo il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2 per quanto concerne la reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito).

Detta reimputazione, non essendo stata fatta in occasione del riaccertamento del 2024, potrà essere disposta in sede del prossimo riaccertamento ordinario relativo all’esercizio 2025: fino ad allora le risultanze contabili dell’ente continueranno ad esporre (al titolo 6) un residuo attivo impropriamente conservato.

Così operando il rendiconto 2025 sarà approvato con il residuo ricompreso nel titolo 6, mentre nel bilancio 2026 - gestione residui - lo stesso sarà ricompreso nel titolo 5; la relativa differenza di articolazione - fermo restando il totale generale dei residui - sarà giustificata dalla matrice di correlazione, anche ai fini della BDAP.

7 maggio 2025                                                                                               

Dott. Ennio Braccioni

 

Parole chiave: correzione, mutuo, contabilizzazione, errata

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