Acquisto di BOT (titoli di stato) e utilizzo degli interessi attivi

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
12 Maggio 2025

E' giunto a scadenza l'investimento in titolo BTP nel quale il Comune aveva investito in passato. Ora, l'Ente vuole reinvestire la medesima sorte capitale nell'acquisto di un nuovo titolo di Stato (BOT) e incamerare in bilancio gli interessi maturati da destinare all'acquisto di un automezzo.

Qual è la procedura da seguire per l'acquisto del BOT? Qual è l'organo competente a deliberare il nuovo acquisto del titolo di stato? Gli interessi possono essere destinati come sopra?

Risposta

I comuni, come soggetti pubblici, sono legittimati ad acquistare titoli di Stato: l'acquisto avviene tramite intermediari finanziari, come ad esempio le banche.

A tal fine non è necessario seguire un particolare procedimento, ma sarà sufficiente (e necessaria) una deliberazione, che disponga motivatamente di procedere all’acquisto dei titoli; al riguardo si ritiene che l’organo competente vada individuato nella giunta comunale, alla luce di quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del TUEL, che riserva alla stessa la competenza per tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento ovvero non rientranti nelle competenze dei dirigenti ai sensi dell’articolo 107 del medesimo Testo Unico (competenza residuale).

Per quanto concerne l’utilizzo degli interessi, che sono qualificabili come entrate correnti, si evidenzia che secondo il principio contabile generale n. 2 (principio dell’unità) il complesso unitario di tutte le entrate finanzia la totalità delle spese durante la gestione, per cui i documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate; le entrate vincolate configurano pertanto una deroga al principio dell’unità del bilancio, presentando una corrispondenza di 1:1 tra lo stanziamento del capitolo di entrata e il corrispondente capitolo di spesa, e debbono essere previste da specifiche disposizioni di legge.

Al riguardo viene in evidenza la possibilità, introdotta con l’ordinamento armonizzato, di attribuire un vincolo direttamente da parte dell’ente alle entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse, possibilità consentita solamente se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi ed ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (articolo 187, comma 3-ter, lettera d), del TUEL; paragrafo 9.2.8 del principio contabile applicato n. 4/2).

Ove ricorrano tutte le ricordate condizioni dovrà essere adottata una formale deliberazione consiliare per la costituzione del vincolo nei riguardi dell’importo degli interessi attivi accertati e riscossi per destinare gli stessi all’acquisto dei titoli.

8 maggio 2025

Ennio Braccioni

 

Parole chiave: acquisto, bot, titoli, stato, interessi

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