Limiti di orario da rispettare per trattenimenti danzanti notturni se l'ente è privo di atti che regolamentano queste autorizzazioni

Risposta di Ambrogio Fichera

Quesiti
di Fichera Ambrogio
12 Maggio 2025

Durante l'anno vengono chieste da vari enti\associazioni autorizzazioni per trattenimenti danzanti notturni (orchestra o dj) per 1 giorno. Quali limiti di orario devono rispettare se l'ente è privo di atti che regolamentano queste autorizzazioni, sino alle ore 1,00 o è possibile sino alle ore 2,00?

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Risposta

Per stabilire le prescrizioni da inserire nelle autorizzazioni di pubblico spettacolo occorre fare riferimento all’Articolo 9 del T.U.L.P.S. il quale dispone che “Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.”.

L’applicazione della suddetta disposizione del Testo Unico, con particolare riferimento ad eventuali prescrizioni di orario alle quali i trattenimenti danzanti citati nel quesito si dovrebbero attenere, dovrebbe essere fondata su considerazioni ed esigenze riferite all’ordine pubblico, che debbono essere valutate caso per caso e possono essere collegate alle particolari caratteristiche realizzative  dei singoli eventi (ubicazione, caratteristiche prevalenti dei partecipanti, importanza locale dell’evento, calendario di svolgimento, ecc.).

Andrebbero considerati inoltre aspetti collegati all’inquinamento acustico, che possono avere indirette ripercussioni sull’orario di conclusione degli spettacoli.

Ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico.”, i comuni sono tenuti a classificare il proprio territorio in zone acustiche sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa regionale. La classificazione consente di definire i limiti di rumore consentiti in ciascuna zona e di adottare misure specifiche per la gestione del rumore.

Qualora il comune non abbia adottato il provvedimento di classificazione, ai sensi dell’Articolo 4, comma 2 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, trovano applicazione i limiti individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997. I suddetti limiti sono ovviamente di intensità sonora, sono differenti rispetto anche alle fasce di orario e normalmente sono più bassi a partire dalle ore 24.00, salvo particolari deroghe da concedere preventivamente.

Si può ritenere che l’orario conclusivo dell’evento potrebbe essere assoggettato a limitazioni nel caso in cui gli organizzatori non siano in grado di garantire il rispetto, previa presentazione di apposita relazione di valutazione acustica, dei suddetti limiti di intensità sonora.

9 Maggio 2025

Dott. Ambrogio Fichera

 

Parole chiave: autorizzazioni, trattenimenti, orario, notturni

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