MATERIALE WORKSHOP: La GESTIONE DEL CIMITERO: fonti normative, piano regolatore, concessioni, manutenzioni sepolture, attività e lampade votive
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiLe somme erogate all'Ente dal Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori possono essere utilizzate per il ristoro dei danni causati al Dirigente che ha subito l'atto intimidatorio?
In altre parole: la figura del responsabile del servizio rientra tra i soggetti in favore dei quale può essere utilizzato il fondo quale ristoro per i danni subiti dall'atto intimidatorio alla stregua degli amministratori locali?
L’articolo 1, comma 589, della citata legge n. 234 del 2021, il quale, al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione finanziaria pluriennale.
Nell’allegato A al Decreto ministeriale (da ultimo quello del 2024) di stanziamento delle somme si precisa che il fondo ha l’esplicita finalità di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità e di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.
È quindi evidente che destinatari del fondo sono soltanto gli enti locali:
- i cui amministratori hanno subito atti intimidatori, direttamente alla propria persona o a familiari, ovvero mediante danneggiamento di beni di loro proprietà;
- il cui patrimonio è stato oggetto di episodi di danneggiamento.
Pertanto, oltre gli episodi di intimidazione in senso stretto, rilevano ai fini dell’attribuzione del fondo, anche gli episodi di danneggiamento posti in essere verso beni di proprietà degli amministratori o degli stessi enti locali, considerati a tutti gli effetti atti intimidatori.
Sempre il suddetto allegato precisa che - ai fini della qualificazione dell’atto intimidatorio quale fatto costitutivo della ripartizione delle misure economiche - sono presi in considerazione esclusivamente gli atti che si appalesino come connessi alla funzione di amministratore locale espletata dalla persona offesa.
In base alla definizione di amministratore prevista dal TUEL n. 267/2000 (art. 77, comma 2) non sono ricompresi i dipendenti degli EELL, così sono esclusi dal conteggio – come precisato nel predetto allegato – anche gli atti intimidatori subiti da presidenti e consiglieri regionali, amministratori di aziende sanitarie, magistrati e operatori delle forze di polizia, salvo che questi ultimi non rivestano in atto le funzioni di amministratore locale.
Trattandosi di norma di finanza pubblica, ne consegue che la stessa deve essere di stretta interpretazione ed applicazione.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto interministeriale del 5 agosto 2024, il contributo erogato è utilizzato dagli enti locali beneficiari, secondo le proprie autonome scelte e previa adozione di una delibera di giunta, per le finalità indicate nel medesimo articolo 1, comma 4 (per la promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento della democrazia locale, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nonché per misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali esercitate, in relazione alla specificità degli episodi occorsi).
9 Maggio 2025
Dott. Eugenio De Carlo
Parole chiave: fondo, legalità, atti intimidatori, danni, dirigente
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5535, sintomo n. QR5573
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche della famiglia – 5 giugno 2025
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: