Regolarizzazione postuma degli abusi edilizi e applicazione del d.l. 69/2024 c.d."salva casa"
Consiglio di Stato, Sezione II - Sentenza 19 febbraio 2025, n. 1394
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiCondono edilizio (art. 32 d.l. 30.09.2003 n. 269 ora legge 24.11.2003 n. 326) (e L. R. 03.11.2004 n. 31).
In data 10.12.2004 un privato presenta al comune istanza di condono edilizio. Dal 2007 rimangono ancora da versare circa 30.000 €. oggi non versati.
Si chiede:
1. il condono, qualora venga completato, può essere ancora rilasciato?
2. il pagamento atteso, deve essere incrementato degli interessi o altro?
In merito al quesito di cui al punto 1, la risposta è positiva, in quanto non era previsto un termine perentorio per la conclusione del procedimento (ma solo per la presentazione dell’istanza, anche se tale termine è stato oggetto di proroga: l’ultimo giorno utile per la presentazione del condono era il 10.12.2004, come avvenuto nel caso concreto del quesito).
In merito al quesito di cui al punto 2, salvo errori di interpretazione, si è avuta la liquidazione del quantum che il soggetto avrebbe dovuto versare ma il versamento è stato solo parziale. Normalmente, il regolamento comunale sulle entrate proprie prevede l’applicazione degli interessi al tasso legale sul mancato pagamento delle entrate nel caso in cui non venga rispettata la scadenza; tale termine è, solitamente, 30 giorni. Poiché anche le somme legate al condono sono da considerare entrate comunali, è necessario far riferimento a tale regolamento per quanto concerne l’applicabilità degli interessi, il quale potrebbe prevedere casi di esclusione o termini diversi.
Infine, per completezza, si ritiene corretto invitare l’Ente a valutare l’aspetto prescrizionale del credito ancora vantato, considerato il lungo tempo intercorso dal primo pagamento parziale.
12 maggio 2025
Avv. Mario Petrulli
Parole chiave: condono edilizio, rilascio, interessi
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