Trattamento economico reperibilità in giorno feriale (ponte) chiusura uffici
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede come gestire il trattamento economico accessorio di una dipendente comunale in convenzione ex art. 23 CCNL con la Regione. La Regione ritiene di non poter profilare, e quindi pagare direttamente, la dipendente (in quanto non sua dipendente) richiedendo che l'intero trattamento accessorio venga corrisposto dal Comune e poi rimborsato. Si chiede se risulta legittimo, e se il Comune può corrispondere alla dipendente somme che non rientrano nel "suo" fondo salario accessorio, ma in quella della Regione, ed in caso a quale titolo.
Si richiama innanzitutto l’art. 23, c. 2, CCNL 16.11.2022:
“2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione.”
Non sussistono dunque due distinti rapporti di lavoro ma solo quello con l’ente di provenienza, in questo caso il Comune.
Di contro, il successivo comma 3 prevede:
“3. La contrattazione collettiva integrativa dell’ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell’art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.”
La possibilità di attribuire quote di salario accessorio al personale proveniente da altro ente finanziate dal proprio fondo risorse decentrate dovrebbe logicamente comportare che nel bilancio dell’ente utilizzatore sia iscritto anche il salario accessorio da attribuire al dipendente in convenzione poiché tali oneri costituiscono spese di personale solo per l’ente utilizzatore e non per l’ente di provenienza.
Ora, il comma 1 dell’art. 23 assegna alla convenzione il compito di definire “la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore”.
Quindi, da un lato è teoricamente possibile che la convenzione tra gli enti disponga che all’erogazione di tali quote provveda l’ente di appartenenza.
Tuttavia, ciò appare inefficiente dal punto di vista operativo e non del tutto corretto da quello normativo.
Avremmo infatti una situazione per cui l’ente A eroga una somma sulla quale dovrebbe applicare ritenute previdenziali ed erariali che però non le competono non trattandosi di proprie spese di personale.
Dal punto di vista strettamente operativo, il consiglio è quello di prevedere in convenzione che l’ente di appartenenza A eroghi al dipendente la quota di salario accessorio prevista dal proprio contratto decentrato e che l’ente utilizzatore B faccia lo stesso con la propria quota.
12 maggio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: trattamento economico accessorio, dipendente comunale, scavalco condiviso, Regione
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8494, sintomo n. QP8580
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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