Regione Puglia: vincoli per utilizzo delle somme rivenienti dalla monetizzazione degli standard edilizi.

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
15 Maggio 2025

Per quanto concerne gli obblighi stabiliti dalla L. n. 36/2023 della Regione Puglia (Piano Casa), anche gli incassi relativi alla monetizzazione sono soggetti all'istituzione di un apposito capitolo con il relativo accantonamento del 15%? E in caso di risposta affermativa, quale codifica dovrebbe avere tale capitolo?

Risposta

La legge regionale Puglia n. 36/2023 disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001, ed affronta anche la questione dell’abbattimento delle barriere architettoniche: l’articolo 10 di detta legge regionale prescrive che i Comuni debbano accantonare il 15% dei fondi riguardanti gli oneri di urbanizzazione ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche, istituendo a tal fine un apposito capitolo di bilancio.

In aggiunta a tale prescrizione la stessa legge regionale prevede che le somme derivanti dalla c.d. “monetizzazione” degli standard (consistente nel versamento al comune di un importo che va tenuto distinto dagli oneri di urbanizzazione, in quanto rappresenta un importo dovuto come alternativa alla cessione diretta delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione, e la cui disciplina, ivi compresa la destinazione dei corrispondenti proventi, è demandata alla legislazione regionale) siano vincolate alla realizzazione di specifici interventi: in particolare viene previsto che tali somme debbano essere obbligatoriamente vincolate e utilizzate esclusivamente:

a)  per l’acquisizione di aree a standard e per la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione e forestazione (articolo 3, comma 2, lettera e);

b) per la realizzazione di interventi di attrezzamento o riqualificazione di aree a verde urbano, forestazione e rinaturalizzazione (articolo 3, comma 3, lettera g);

c) ovvero per la realizzazione e la manutenzione di parcheggi pubblici (articolo 3, comma 6).

Dette previsioni non consentono, a parere dello scrivente, di sottoporre i fondi derivanti dalla ricordata “monetizzazione” anche al vincolo del 15% previsto dal citato articolo 10 della legge regionale, il cui ambito di applicazione è riferito ai proventi annuali derivanti dagli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e relative sanzioni.

13 maggio 2025                                                                                              

Dott. Ennio Braccioni

 

Parole chiave: monetizzazione, standard edilizi, regione Puglia, vincoli, utilizzo

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