Sanzione edilizia di un edificio incompiuto con titolo scaduto che presenta difformità

Risposta del Geom. Salvatore Di Bacco

Quesiti
di Di Bacco Salvatore
16 Maggio 2025

Come calcolare la sanzione edilizia di un edificio incompiuto con titolo scaduto che presenta nella parte realizzata evidenti difformità dall' autorizzato (quota orizzontamenti, difformità interne agli appartamenti e alle parti comuni, un balcone in pi๠e allargamento di quelli previsti ma nessun aumento di volume) nella valutazione di un pdc in sanatoria con previsione di completamento opere con varianti? L’edificio non è ancora frazionato tra gli appartamenti e i proprietari.

Risposta

In riferimento al quesito si evidenzia che le difformità indicate devono essere differenziate singolarmente al fine di comprendere quali sono le procedure di sanatoria previste dal vigente testo unico dell’edilizia aggiornato con il dl 69/2024 convertito in L.105/2024.

 

Quote orizzontamenti

Per quanto riguarda le diverse quote di orizzontamenti deve preliminarmente indicarsi la nuova normativa sulle tolleranze costruttive ed esecutive introdotte dal DL Salva Casa all’art. 34 bis; in particolare il comma 1 afferma che : Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.”

Pertanto è necessario verificare se le altezze difformi relative delle quote degli orizzontamenti possa rientrare nella fattispecie del comma 1 ed in particolare entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo scaduto.

Inoltre se l’intervento è stato realizzato prima del 24 maggio 2024, il comma 1 bis prevede che:  il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;

b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;

c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;

d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati;

d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.

Quindi in base alla superficie delle unità immobiliari di riferimento si potrà ulteriormente verificare se le differenze delle quote degli orizzontamenti rientrino o meno nelle fattispecie previste alle precedenti lettere del comma 1 bis.

Ove tali difformità non rientrassero nelle tolleranze potrà essere valutata se la tipologia possa rientrare nella parziale difformità o nella variazione essenziale cosi come indicato nell’art. 36 bis comma 1 TUE introdotto dalla legge di conversione del DL 69.

Le definizioni di parziali difformità e variazioni essenziali potranno essere ricercate nelle leggi regionali di riferimento le quali hanno l’obbligo di definire tali patologie edilizie.

Una volta individuata la patologia di riferimento sarà possibile presentare istanza di permesso di costruire o scia ed applicare le sanzioni/oblazioni previste dal comma 5 che cosi come di seguito:

a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;

b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Si rammenta che ai sensi del comma 3 bis dell’art. 36 bis per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis che recita: “ Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2,corredata dalla documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo previsto dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.”

Difformità interne agli appartamenti

Essendo scaduto il titolo le difformità interne realizzate  possono rientrare nella fattispecie della Cila tardiva essendo interventi di manutenzione straordinaria e pertanto soggetti alla sanzione pecuniaria di euro 100 ai sensi del comma 5 dell’art. 6 bis.

Difformità alle parti comuni

Non essendo state indicati le tipologie di difformita delle parti comuni non è possibile esprimere una opinione in merito

Balconi in più e allargamenti di quelli previsti

Per quanto riguarda i balconi aggiuntivi realizzati è necessario preliminarmente verificare se rispetta quanto previsto dall’art. 9 del DM 1444/1968 sui limiti di distanza dai fabbricati ed in particolare:

 Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;

- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;

- ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Ove gli stessi balconi rispettino quanto previsto dall’art. 9 del DM 1444/1968 (inderogabile) si potrà procedere alla sanatoria cosi come sotto indicato:

Si dovrà valutare se la tipologia possa rientrare nella parziale difformità o nella variazione essenziale cosi come indicato nell’art. 36 bis comma 1 TUE introdotto dalla legge di conversione del DL 69.

Le definizioni di parziali difformità e variazioni essenziali potranno essere ricercate nelle leggi regionali di riferimento le quali hanno l’obbligo di definire tali patologie edilizie.

Una volta individuata la patologia di riferimento sarà possibile presentare istanza di permesso di costruire o scia ed applicare le sanzioni/oblazioni previste dal comma 5 che cosi come di seguito:

a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;

b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Si rammenta che ai sensi del comma 3 bis dell’art. 36 bis per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis che recita: “ Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2,corredata dalla documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo previsto dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.”

14 maggio 2025

Geom. Salvatore Di Bacco

 

Parole chiave: sanzione, sanatoria, titolo, edificio, incompiuto, difformità

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