Utilizzo avanzo libero per finanziare spese per accatastamento immobili comunali

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
20 Maggio 2025

Si richiede se un Comune possa finanziare l'accatastamento di alcuni immobili comunali (immobili realizzati dall'Ente da decenni e quindi non di nuova costituzione) con l'utilizzo dell'avanzo libero di amministrazione a norma dell'articolo 187 lett. D oppure, come se ne ricaverebbe da parere della C.C. Lombardia/240/2024/PAR, ciò non sia possibile per evidente mancanza del requisito di estemporaneità, imprevedibilità e incertezza anche quantitativa della spesa.

Risposta

Il dettato normativo (articolo 187, comma 2, del TUEL, che elenca le possibili forme di utilizzo di detto avanzo secondo un tassativo ordine di priorità) si limita a stabilire che “” la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancioper il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente …””, senza fornire una più precisa definizione di queste ultime spese.

La giurisprudenza contabile in diverse occasioni ha affrontato il tema di meglio qualificare le tipologie di spesa corrente a carattere non permanente che possono essere finanziate ricorrendo alla quota libera dell’avanzo di amministrazione: al riguardo possono essere considerate senz’altro condivisibili le argomentazioni sviluppate dalla Sezione Lazio e soprattutto della Basilicata della Corte dei conti, secondo la quale va ravvisata la caratteristica di “non permanenza” della spesa “” … quando questa non è fissa e costante, quando manchi del carattere di continuità e certezza, e sia priva del carattere di certezza anche sotto l’aspetto quantitativo, ovvero sia esclusa dalla disponibilità valutativa del comune “” (delibera n. 35/2022).

Tali concetti sono stati ripresi e confermati anche dalla Sezione di controllo per la Lombardia (delibera n. 240/2024): suscita però una qualche perplessità la affermazione di detta Sezione secondo cui, in aggiunta ai criteri ora ricordati, le spese non permanenti debbano presentare anche il carattere della imprevedibilità: al riguardo si osserva che l’utilizzo del canone interpretativo di cui all’articolo 12 delle cosiddette “preleggi” - peraltro richiamato anche nella parte motiva della citata deliberazione della Sezione lombarda - secondo il quale “” Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse …”” non consente, a modesto parere dello scrivente, di pervenire alla conclusione che la imprevedibilità debba necessariamente rappresentare una caratteristica delle spese correnti a carattere non permanente, fermo restando la natura non ripetitiva, non fissa né costante o continuativa, che tali spese debbono presentare.

Fermo restando che la qualificazione in concreto della fattispecie delle spese a carattere non ricorrente è di esclusiva competenza dell’ente che, qualora pervenga all’adozione di provvedimenti che comportino tali spese, sarà tenuto ad evidenziare, in motivazione, oltre ai presupposti di legge, la legittimità e la congruità delle stesse spese, ritiene lo scrivente che la spesa necessaria per l'accatastamento di immobili comunali, evidentemente non ripetitiva, possa essere finanziata utilizzando la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso (articolo 186, comma 1, del TUEL).

19 maggio 2025                                                                                              

Dott. Ennio Braccioni

 

Parole chiave: Utilizzo, avanzo libero, spese, accatastamento, immobili

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