Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede se, in caso di morte della madre di minori (unica componente maggiorenne della famiglia, separata dal padre con affido condiviso dei figli), si abbia l'obbligo di comunicare al giudice tutelare il decesso e se possibile lasciare temporaneamente la figlia sedicenne come intestatario del foglio famiglia fino alla dichiarazione di trasferimento da parte del padre.
L’articolo 82 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, all’oggetto “Comunicazione al giudice tutelare”, dispone che “L’ufficiale dello stato civile che ha formato o trascritto l’atto di morte, entro dieci giorni dalla formazione dell’atto, deve dare notizia al giudice tutelare della morte di persona che ha lasciato figli in età minore, ai sensi dell’art. 345, primo comma, del codice civile”.
L’articolo 345 comma 1 del Codice Civile dispone “L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.”
La normativa sopra richiamata pone a carico dell’Ufficiale dello Stato Civile l’obbligo di comunicazione al giudice tutelare ai sensi dell’articolo 345 comma 1 del codice civile per quei casi in cui la morte del genitore lasci i figli minori senza alcun soggetto che nei loro confronti eserciti la responsabilità genitoriale.
Pertanto, sarà l'ufficiale dello stato civile che ha provveduto all'iscrizione dell'atto di morte, nel caso di decesso avvenuto presso il Comune di residenza, o alla trascrizione dello stesso, nel caso di decesso avvenuto in luogo diverso da quello di residenza, qualora accerti che la morte del genitore lasci i figli minori senza alcun soggetto che nei loro confronti eserciti la responsabilità genitoriale, dovrà darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni dalla formazione dell'atto.
Nel caso descritto, ritengo che l'obbligo di comunicazione non sussiste in quanto l'ufficiale di stato civile, anche interpellando ovviamente l'anagrafe, si è accertato della presenza dell’esistenza in vita dell’altro genitore.
Dal punto di vista dell’ufficiale d’anagrafe, è certamente possibile e legittimo che la minore resti regolarmente iscritta, da sola, nel foglio di famiglia come unica componente minorenne.
Nella pubblicazione Avvertenze e note illustrative (Metodi e norme – ed. 1992), punto 6 precisa quanto segue: “Si sottolinea che una scheda di famiglia può essere intestata anche ad un minorenne, quando quest’ultimo non coabiti con persone maggiorenni che formino con lui una stessa famiglia anagrafica con l’avvertenza di indicare, nella scheda stessa, il cognome e nome del titolare della potestà sul minore”.
Il fatto che la minore sia iscritta in un foglio di famiglia distinto rispetto a quello del padre non significa affatto che il minore sia lasciato in condizione di abbandono.
Il padre che ha l’affidamento della minore ne risponderà comunque nei termini previsti nel provvedimento di affido, a prescindere da quella che è la relativa registrazione anagrafica.
19 Maggio 2025
Andrea Dallatomasina
Parole chiave: giudice tutelare, minori, anagrafica, decesso
Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3798, sintomo n. QD3835
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 20 maggio 2025, Prot. n. 225451/2025
Cartella 11ref: manifesto (cod. 1601ref)
Cartella 11com: manifesti, delibere, deleghe, revoche, verbali, atti, lettere, convalide, inviti (cod. 1601com)
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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