Irregolarità sul pagamento di imposte e tasse da parte di ditta che ha partecipato alla gara
Risposta al quesito del Dr. Eugenio De Carlo
Fisco Oggi – 16 maggio 2025
Servizi Comunali Imposte e tasse Imposte e tasseFisco Oggi
Indicazioni operative dall’Agenzia – 2 Focus sui redditi di lavoro dipendente
16 Maggio 2025
L’Agenzia passa in rassegna l’evoluzione della normativa relativa all’imposizione delle persone fisiche fornendo indicazioni sulle modalità applicative della nuova disciplina
La circolare n. 4, del 16 maggio 2025, firmata dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, passa in rassegna le novità contenute nella Bilancio 2025 (legge n. 204/2024) concernenti l’Irpef e sulle novità sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente intervenute con il decreto delegato n. 192/2024 e nella legge di bilancio 2025, in materia dei redditi di lavoro dipendente.
Di seguito, un approfondimento sulla parte dedicata ai redditi di lavoro dipendente.
Gli interventi del decreto delegato
Per quanto concerne le modifiche introdotte dal decreto delegato, in materia di deducibilità ai fini Irpef dei contributi di assistenza sanitaria versati a fondi integrativi del SSN (articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del Tuir) e alla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir), la circolare specifica che vengono introdotti i due requisiti dell’iscrizione all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e della conformità dell’operato dell’ente, della cassa o del fondo al principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.
Viene precisato, al riguardo, che le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del Tuir si applicano al coniuge, non effettivamente e legalmente separato, ai figli (qualunque sia la loro età) e agli ascendenti conviventi (genitori e nonni) del lavoratore, che rispettino i requisiti reddituali per essere considerati familiari fiscalmente a carico, ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del Tuir. Analogamente, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale previsti dall’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, versati in favore dei predetti familiari, ancorché non siano fiscalmente a carico del contribuente.
Sul regime di non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del Tuir, la circolare spiega che il decreto delegato ne ha esteso l’ambito applicativo al coniuge, non effettivamente e legalmente separato, ai figli (qualunque sia la loro età) e agli ascendenti conviventi (genitori e nonni) del lavoratore, che rispettino i requisiti reddituali per essere considerati familiari fiscalmente a carico, ai sensi del comma 2 dell’articolo 12.
In merito alla determinazione del valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, la circolare chiarisce che il decreto delegato, sostituendo il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir, ha previsto due criteri di determinazione del valore del fringe benefit, in ordine graduato tra loro, vale a dire il prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, il costo sostenuto per la sua produzione.
Le novità del Bilancio 2025 sui redditi di lavoro dipendente
Sempre in tema di redditi dal lavoro dipendente, il documento di prassi commenta le misure introdotte dalla legge di bilancio 2025.
In particolare, viene chiarito che i premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, non sono soggetti alle ritenute alla fonte e che le relative somme sono escluse dalla base imponibile del percipiente (comma 262).
Con il comma 354 viene, inoltre, introdotta un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali con aliquota agevolata pari al 5% sui compensi per il lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 del Ccnl comparto Sanità relativo al triennio 2019-2021, prestato dagli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN). La circolare chiarisce al riguardo che l’imposta sostitutiva viene applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati a decorrere dall’anno 2025, fatto salvo il principio di cassa allargato previsto dall’articolo 51, comma 1, ultimo periodo, del Tuir.
Il comma 385 estende ai premi e alle somme erogati negli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027 la riduzione temporanea da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali – concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa – prevista dalla legge di stabilità 2016. Come precisato dalla circolare, sono al riguardo applicabili le istruzioni fornite con le circolari n. 5/2024 (vedi articolo: “Le novità sul welfare aziendale, indicazioni dall’Agenzia), n. 23/2023 (vedi “Welfare aziendale 2023: le news approdate con il decreto “Lavoro”), n. 5/18 (vedi articolo: “Tassazione premi di risultato: l’Agenzia chiarisce le novità”), e n. 28/2016 (vedi “Premi, benefit e sostitutiva al 10%. Le agevolazioni fiscali ai raggi x”), considerato che la nuova disposizione prevede solo una mera estensione della riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva già in vigore negli anni d’imposta 2023 e 2024.
Sul welfare aziendale, l’Agenzia fornisce chiarimenti sui commi da 386 a 391 della legge di bilancio 2025, contenenti due diverse misure. Nello specifico, i commi da 386 a 389 dispongono la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione e nel limite complessivo di 5mila euro annui, delle somme erogate dai datori di lavoro, o da questi rimborsate ai medesimi lavoratori dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dagli stessi lavoratori, a condizione che questi ultimi non percepiscano un reddito da lavoro dipendente superiore a un determinato limite, abbiano trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro e che tale Comune sia distante più di cento chilometri da quello di precedente residenza.
Mentre i commi 390 e 391 prevedono, limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale; (c.d. fringe benefit).
Con i commi da 395 a 398 viene disciplinato il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi, riconosciuto a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.
La circolare chiarisce, poi, che il comma 520 modifica il regime di tassazione sostitutiva delle somme rilasciate a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande (cosiddette “mance”), prevedendo l’innalzamento al 30% dell’ammontare massimo delle mance percepite dal lavoratore da assoggettare a tassazione sostitutiva e l’estensione dell’ambito soggettivo ai lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75mila euro.
Da ultimo, il documento di prassi illustra le disposizioni introdotte dal comma 552 relativamente al regime fiscale dei compensi percepiti dagli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro. Viene chiarito che tali emolumenti rientrano tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui agli articoli 50 e 52 del Tuir e che, ai fini della determinazione del reddito dei soggetti interessati, i compensi concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15mila euro.
Per l’approfondimento sulle novità della Bilancio 2025 concernenti l’Irpef illustrate nella circolare n. 4/2025 (vedi articolo: "Indicazioni operative dall’Agenzia – 1 Le novità del Bilancio 2025 sull’Irpef").
Fonte: Fisco Oggi
Risposta al quesito del Dr. Eugenio De Carlo
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