Richiesta accesso atti (verbali elezioni RSU) da organizzazione sindacale, senza rappresentanza nell’Ente

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
21 Maggio 2025

Si chiede se un'organizzazione sindacale che non abbia rappresentanza all'interno dell'ente, né abbia presentato alcuna lista nelle ultime elezioni, sia legittimata a chiedere ed ottenere i verbali relativi alle elezioni delle RSU, o dovrebbe procedere alla richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge 241/1990, motivata. Si precisa che l'ente ha provveduto secondo quanto previsto dalla circolare Aran alla trasmissione dei verbali sia all'ARAN che alle OO.SS. che hanno presentato le liste.

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Risposta

Il diritto di accesso alle organizzazioni sindacali è garantito, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza, dall’art. 43, comma 12, D.Lgs. 165/2001 e deve ritenersi collegato, secondo la giurisprudenza (cfr. Tar Lazio, sez. III, sent. n. 4004/2013), ai relativi livelli di rappresentatività per ciascun livello di contrattazione, nell’ambito della regolamentazione di cui agli artt. 22 e 24, comma 2, Legge n. 241/1990; pertanto occorre fare riferimento alla regolamentazione interna.

Deve comunque essere presente un interesse diretto, concreto e attuale, tenendo conto che si tratta di atti attinenti ad un procedimento elettorale di competenza delle organizzazioni sindacali. Spetta al richiedente dimostrare come la conoscenza degli atti richiesti possa rilevare ai fini del diritto riconosciuto alle organizzazioni sindacali di esercitare la libertà sindacale che comunque deve ritenersi distinto dal requisito della rappresentatività, nel senso che a tutte le associazioni sindacali deve essere riconosciuto il diritto di associarsi in sé considerato e di fare attività di proselitismo,  ma ciò non esclude che solo per alcune organizzazioni sindacali, quelle c.d. rappresentative, il legislatore (e la disciplina interna in materia di diritto di accesso) possa prevedere una posizione ulteriore consistente nell'attribuzione di diritti specifici quali il diritto alla partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale e/o integrativa nonché la titolarità delle altre forme di partecipazione sindacale e prerogative nei luoghi di lavoro, inerendo tale disciplina in ordine ai rapporti tra rappresentanza legale e rappresentatività effettiva (Cass. Civ., Sez. Lav., 27.8.02, n. 12584).

Presupposto per l’esercizio del diritto di accesso è quindi la titolarità di un interesse finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, che sia direttamente riferibile al soggetto istante e che rivesta carattere di attualità e concretezza. Detto interesse deve ancorarsi a due parametri predeterminati, ossia la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 18/03/2021 n. 4; di recente Cons. Stato, Sez. VII, 21/03/2024 n. 2773; Cons. Stato, Sez. III, 28/06/2024, n. 5745; nonché Cons. Stato, Sez. IV, 22/11/2022, n. 10277).

In breve, per soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge è necessario che l’istante sia portatore di una esigenza di tutela non astratta o ipotetica, né di valenza meramente storico-documentaria, bensì attuale e concreta (interesse legittimante). Detto interesse alla tutela deve essere riferibile ad una posizione giuridica soggettiva riconosciuta dall’ordinamento (criterio della corrispondenza). Deve infine essere predicabile un nesso di collegamento tra la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare e il documento, nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura dell’interesse connesso alla disponibilità dell’atto o del documento del quale si richiede l’accesso (criterio della strumentalità).

La valutazione in ordine al legame tra finalità dichiarata e documento richiesto va effettuata in astratto, senza apprezzamenti sull’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre, risultando sufficiente che la documentazione richiesta costituisca mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, non dovendo rappresentare uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (Cons. Stato, Sez. III, 13/01/2012, n. 116). È quindi precluso sia all’Amministrazione detentrice del documento sia al Giudice adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. qualunque valutazione ex ante sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato o instaurando, salva l’evidente ed assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive: il diritto all’accesso non può dunque essere ostacolato ogniqualvolta sussista la possibilità che dall’ostensione dei documenti derivi una qualche utilità per la tutela di situazioni soggettive (TAR Lazio, Sez I-bis, 05/04/2024, n. 6654).

In conclusione, spetta alla organizzazione sindacale dimostrare la titolarità di un interesse finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e il nesso diretto, concreto e attuale del documento, del quale si chiede l’accesso, con l’interesse che intende tutelare.

Pertanto l’accesso deve essere esercitato nel caso prospettato dal quesito ai sensi della Legge 241/1990.

19 maggio 2025

Dott. Angelo Maria Savazzi

 

Parole chiave: richiesta accesso agli atti, verbali, elezioni RSU, organizzazione sindacale, rappresentanza

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8511, sintomo n. QP8596

 

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