Modifica di profilo professionale di insegnante di scuole per l’infanzia in assistente ad personam

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
21 Maggio 2025

Si chiede se è possibile modificare il profilo professionale di un insegnante di scuole per l'infanzia (educatrice asilo nido) in assistente ad personam ex art. 13 co. 3 Legge 104/92, e nel caso quale orario deve svolgere.

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Risposta

L’art. 13, c. 3, L. n. 104/1992 dispone:

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.”

L’assegnazione di docenti specializzati non è obbligatoriamente a carico degli enti locali che sono, invece, tenuti a fornire assistenza “per l'autonomia e la comunicazione personale” degli alunni disabili.

Il comma 2 infatti dispone:

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

Detto ciò, se l’ente intende esercitare tale facoltà riassegnando una dipendente attualmente in forza all’asilo nido come educatrice, la modifica del profilo professionale deve seguire le normali regole di attuazione.

A tale proposito, l'ARAN (parere RAL_106) ha rilevato che il CCNL si limita:

(…) a definire le declaratorie delle categorie e ad indicare, a titolo esemplificativo, alcuni profili professionali; spetta agli enti, invece, il compito di identificare i profili professionali non individuati nell'allegato (…) dello stesso CCNL o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e di collocarli nelle corrispondenti categorie (OGGI AREE) nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati nel citato allegato (…).

Poiché si tratta di una tipica attività di gestione, le declaratorie dei profili professionali dovranno essere definite dal dirigente (o dai responsabili del servizio) competente in base all’ordinamento dell’ente, che vi provvede con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.”

Pertanto, nel pieno rispetto sia delle declaratorie di ciascuna Area, sia dei profili professionali ad esse corrispondenti, il datore di lavoro (quindi il dirigente/responsabile di servizio) dispone unilateralmente la modifica del profilo professionale.

Il procedimento di variazione del profilo, tuttavia, deve essere precedentemente codificato all’interno del regolamento comunale uffici e servizi, unico atto deputato a disciplinare la gestione del rapporto di lavoro nei suoi aspetti micro-organizzativi.

Tale procedimento potrebbe (a titolo esemplificativo) prevedere che il dirigente sottoponga il dipendente interessato a una prova di idoneità per accertare la compatibilità del lavoratore con il nuovo profilo professionale.

Dopodiché, lo stesso dirigente provvede con atto determinativo ad attribuire il nuovo profilo.

Nel rispetto, inoltre, dell’art. 3, D.Lgs. n. 152/1997 sugli obblighi del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, egli comunica per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi contrattuali che non deriva direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.

Infine, poiché il profilo professionale identifica l’oggetto del rapporto di lavoro e, dunque, costituisce elemento essenziale del contratto individuale di lavoro, ogni eventuale variazione comporta la stipula di un nuovo contratto o almeno l’introduzione di una nuova clausola nel contratto originario (in quest’ultimo caso, con sottoscrizione apposita del lavoratore e del dirigente/responsabile).

La dipendente a cui si riferisce il quesito è un’insegnante dell’asilo nido, inquadrata nell’Area Istruttori e attualmente con un orario settimanale di 36 ore (come indica il quesito).

Un’eventuale riduzione di orario deve dunque passare necessariamente per un accoglimento favorevole della dipendente.

19 maggio 2025

Dott. Massimo Monteverdi

 

Parole chiave: modifica, profilo professionale, insegnante, scuole per l’infanzia, assistente ad personam

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