Affidamento di un servizio e assunzione dell’impegno di spesa
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL'ente ha ricevuto la notifica di una sentenza che lo obbliga ad assumere un soggetto che anni fa aveva fatto ricorso in Tribunale in seguito a un concorso.
L'ente però, ad oggi, non ha capacità assunzionale: il suo margine non è assolutamente sufficiente.
Dato che non è più possibile utilizzare, dal 2025, i resti assunzionali, si chiede come deve gestire questa situazione.
La Corte di Cassazione (sentenza della Sez. Lavoro, 23 giugno 2020, n. 12368) si è pronunciata enunciando il seguente principio di diritto:
“la pretesa azionata dal vincitore di un pubblico concorso bandito da un piccolo Comune non soggetto al patto di stabilità interno (vigente ratione temporis), posizionatosi al primo posto della relativa graduatoria finale, a causa della propria mancata assunzione in servizio - della quale il giudice del merito abbia ritenuto l'illegittimità in considerazione dell'assenza di impedimenti dovuti ad impossibilità sopravvenuta o a circostanze indipendenti dalla volontà della P.A. - non investe provvedimenti discrezionali della P.A. medesima, ma atti negoziali, relativi alla fase della gestione del rapporto di lavoro, cui si correlano diritti soggettivi; essa pertanto rientra a pieno titolo nell’ambito applicativo dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ciò comporta che il giudice ordinario ha anche il potere di adottare nei confronti della P.A. una sentenza di condanna all'assunzione dell’interessato”.
Proprio l’art. 63, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, infatti, dispone:
“2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. (…)”.
Ne segue che, indipendentemente dalla disponibilità di spazi finanziari, l’ente deve procedere ad assumere il soggetto interessato.
L’incremento effettivo di spese di personale si rifletterà ufficialmente sulle capacità assunzionali dell’ente a partire dal rendiconto 2025.
Tuttavia, già per l’anno 2025 l’ente dovrà tenere conto del superamento del tetto massimo di spesa rispetto alla situazione calcolata con i dati del rendiconto 2024.
Risulta pertanto necessario procedere a una modifica del PIAO 2025-2027, con relativo parere del revisore, indicando l’assunzione derivante da sentenza e le conseguenze di tale maggiore spesa sulla programmazione delle assunzioni negli anni successivi.
Nel quesito l’ente afferma di non avere spazi assunzionali sufficienti.
Ne segue che l’incremento di spesa lo classificherà presumibilmente nel 2025 tra gli enti intermedi o non virtuosi.
Ciò comporterà il blocco sostanziale del turn over e costringerà l’ente a una politica di contenimento delle spese di personale, anche in relazione al salario accessorio.
20 maggio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: sentenza, assunzione, spazi assunzionai, insufficienti
Per i clienti Halley: ricorrente n.QP8516, sintomo n.QP8600
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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