La riforma del fisco locale

Via libera allo schema del decreto legislativo sui tributi regionali e locali

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di Martini Lorella
20 Maggio 2025

 

Inquadramento della riforma

Il 9 maggio è stata approvata in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri la bozza del decreto legislativo sui tributi regionali e locali, proposto dai Ministri Giorgetti e Calderoli.

Il provvedimento in questione si inserisce nel programma più ampio di riforma fiscale, la cui cornice normativa è la legge delega n. 111/2023.

Per quanto il testo di legge sia ancora lontano dall’approvazione definitiva, dovendo passare all’esame sia della Conferenza unificata sia delle commissioni parlamentari, i principi in esso espressi sono di portata tale da meritare una prima, seppur sintetica, analisi.

Come più volte esplicitato dai membri del Governo, l’obiettivo della nuova disciplina è quello di incrementare l’autonomia territoriale, rendendo il sistema fiscale più aderente alle esigenze dei territori e migliorando di conseguenza la capacità di riscossione, oltre a “cambiare” il rapporto Ente-contribuente, secondo il principio del cd. “Fisco-amico”.


Le previsioni di riforma di interesse per i Comuni 

Di seguito vengono riportate le previsioni di riforma di maggior interesse per i Comuni.

Articolo 1 - Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente 

La bozza del decreto elenca misure finalizzate a migliorare il rapporto Fisco-contribuente tra cui:

  • favorire, anche con modalità informatica, informazioni circa la normativa fiscale;
  • implementare l’attività di assistenza e consulenza giuridica;
  • semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;
  • ridurre il rischio di errori;
  • prevedere istituti premiali al fine di favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente
  • garantire rimborsi tempestivi;
  • garantire parità di trattamento ai contribuenti a prescindere dalla modalità di riscossione utilizzata.

Gli enti locali dovranno poi individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per il quale non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo di cui all’art. 6 bis, comma 2, legge n. 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente).


Articolo 2 – Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale 

Gli enti territoriali all’interno del proprio regolamento potranno disciplinare una riduzione del prelievo tributario per quei contribuenti che daranno la disponibilità ad effettuare il prelievo del contributo locale tramite addebito diretto su conto corrente.


Articolo 3 - Adempimento spontaneo degli obblighi tributari  

Gli enti locali potranno inviare ai contribuenti cd. lettere di compliance prima di procedere agli accertamenti, ovvero comunicazioni in cui verranno indicati gli elementi raccolti e le informazioni acquisite, direttamente o a mezzo terzi, così da offrire la possibilità al contribuente di adempiere spontaneamente all’obbligazione tramite ravvedimento.

Analogamente, potranno essere trasmessi avvisi bonari per permettere la regolarizzazione di tardivi, parziali od omessi versamenti, con applicazione di una sanzione ridotta.

A sua volta il contribuente, entro 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni e degli avvisi appena menzionati, potrà inviare chiarimenti.


Articolo 4 – Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali 

La previsione che più fa discutere è la previsione della possibilità per gli enti territoriali di introdurre autonomamente forme di definizione agevolata che prevedano l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, qualora i contribuenti regolarizzino obbligazioni tributarie in precedenza non adempiute.

E’ evidente che si potrà arrivare ad una vera e propria “rottamazione delle cartelle”, analogamente a quanto fatto a più riprese dai Governi centrali.

Potranno essere oggetto di definizione sia i tributi sia le entrate patrimoniali, comprese le rette scolastiche, le tariffe delle mense e il canone unico patrimoniale.

Gli enti, nel disciplinare tali forme di definizione agevolata, dovranno ovviamente rispettare i principi della Costituzione di cui agli artt. 23, 53 e 119, oltre che i principi generali dell’ordinamento tributario, e tutelare l’equilibrio di bilancio, prestando particolare attenzione ai “crediti di difficile esigibilità”.

La definizione agevolata potrà interessare anche le ipotesi in cui siano già in corso accertamenti ovvero controversie davanti al giudice tributario in cui è parte il medesimo ente.

La sanatoria dovrà avere una durata limitata e dovrà prevedere un termine per i contribuenti per adempiere non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto che la prevede sul sito internet istituzionale dell’ente.

A prescindere dalle critiche che possono essere mosse alla concezione di Fisco che sottostà a qualunque forma di “sconto fiscale”, la previsione normativa in commento trova la propria giustificazione in una condizione di oggettiva sofferenza dei bilanci comunali.
Secondo la più recente rilevazione della Corte dei Conti, nei bilanci comunali ben 19,05 miliardi di euro sono imputati a “residui attivi” ovvero entrate che l’ente si aspettava di riscuotere e che invece non sono state incassate.
Per le stime dell’IFEL, la media nazionale del “non riscosso” desta preoccupazione: quello IMU si aggira sul 7,6% del suo valore, quello TARI sul 15,9% e le multe sul 28,4%.

Dalla possibilità di prevedere definizioni agevolate a livello locale ci si aspetta un aumento delle regolarizzazioni spontanee da parte dei contribuenti, con la conseguente possibilità per gli enti di alleggerire i fondi crediti, proporzionali ai residui attivi, e drenare le relative risorse in disponibilità di spesa.


Articolo 11 – Incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali

Per il triennio 2025-2027 viene elevate dal 50% al 100% la quota di spettanza dei Comuni per le maggiori somme accertate e riscosse.
Questo dovrebbe sia incentivare la partecipazione degli enti locali alla lotta all’evasione sia mitigare le conseguenze dei tagli ai trasferimenti statali disposti in Finanziaria.


Articolo 12 – Disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi delle regioni e degli enti locali 

Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2026 è prevista una rimodulazione delle sanzioni, con l’intento di garantire una maggiore proporzionalità.

Per IMU, TARI e imposta di soggiorno, l’omessa dichiarazione sarà oggetto di una sanzione del 100% del tributo non versato (a fronte di quella odierna che va dal 100% al 200%) mentre l’infedeltà nella dichiarazione sconterà la sanzione del 40% del tributo non versato (a fronte di quella odierna che va da 50% al 100%).


Articolo 26 – Semplificazione in materia di imposta municipale propria 

Con riferimento all’IMU è previsto che i contribuenti dovranno depositare la dichiarazione esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute modifiche rilevanti. 

Per fruire di eventuali agevolazioni, il contribuente dovrà necessariamente segnalare il possesso dei requisiti previsti dalla legge nel modello di dichiarazione.


 

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